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Gioco pubblico: previsto un nuovo registro per gli operatori

Al settore del gioco e delle scommesse il DL 124/2019, il cd. collegato fiscale alla Legge di bilancio 2020, ha dato una bella stretta. Tra aumenti di prelievi e controlli, è stata prevista anche l'introduzione del "Registro Unico per gli Operatori del Gioco Pubblico".

In particolare, l'articolo 27, prevede l’istituzione, a decorrere dall’esercizio 2020, presso l’Agenzia delle dogane e dei monopoli, del Registro unico degli operatori del gioco pubblico. L’obbligo di iscrizione si estende a tutti gli operatori di gioco pubblico.
Ai fini dell’iscrizione all’elenco, l’Agenzia dovrà verificare per ogni richiedente il possesso delle licenze di Pubblica sicurezza, delle autorizzazioni e delle concessioni richieste dalle normative di settore, della certificazione antimafia, nonché dell'avvenuto versamento della somma prevista per la propria categoria. A tale proposito i soggetti che:

  • operano in più ambiti di gioco sono tenuti al versamento di una sola somma d’iscrizione;
  • svolgono più ruoli nell’ambito della filiera del gioco, sono tenuti al versamento della somma più alta fra quelle previste per le categorie in cui operano.

L’iscrizione al Registro deve essere rinnovata annualmente.

L’omesso versamento della somma può essere regolarizzato, prima che la violazione sia accertata, con il versamento di un importo pari alla somma dovuta maggiorata di un importo pari al 2% per ogni mese o frazione di mese di ritardo.

L’esercizio di qualunque attività di gioco, in mancanza dell’iscrizione all’elenco è punita con:

  • una sanzione pecuniaria di 10.000 euro;
  • e con l’impossibilità di iscriversi all’elenco per i 5 anni successivi.

La stessa sanzione pecuniaria si applica anche al Concessionario che intrattiene rapporti contrattuali funzionali all’esercizio delle attività di gioco con soggetti diversi da quelli iscritti nel Registro. Inoltre, la reiterazione di tale comportamento per tre volte, anche non consecutive, nell'arco di un biennio, determina la revoca della concessione.

Le disposizioni applicative, eventualmente anche di natura transitoria, relative alla tenuta/iscrizione/cancellazione del Registro, nonché ai tempi e alle modalità di effettuazione del versamento della somma prevista per l’iscrizione, saranno stabile con Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze.

A decorrere dall’istituzione del Registro, e comunque dal 90° giorno successivo all’entrata in vigore del Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze, che dovrà prevedere le disposizioni applicative del Registro, l’elenco di cui all'articolo 1, comma 533, della L. 266/2005, è abrogato


Fonte: Fisco e Tasse
News del: 06/11/2019


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