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Servizi resi da ristoranti e alberghi: come certificare i corrispettivi pagati

I servizi resi da ristoranti e alberghi vanno certificati fino al 31 dicembre 2019 tramite scontrino o ricevuta fiscale (per gli esercenti con volume d'affari 2018 < a 400.000 euro), dal 1° gennaio 2020 attraverso la trasmissione telematica dei corrispettivi, se le prestazioni sono acquistate direttamente dal cliente cui sono rese, mentre, quando i servizi sono acquistati dalle agenzie di viaggio il corrispettivo deve essere documentato con fattura.

Questo in sintesi il chiarimento fornito dall'Agenzia delle Entrate con la risposta all'Interpello del 14 novembre 2019 n. 486.

Nel caso in esame, secondo l'Agenzia, i servizi resi da ristoranti e alberghi:

  • quando le prestazioni sono acquistate direttamente dal cliente cui sono rese, anche se per il tramite delle agenzie che gestiscono la prenotazione, l'operazione va certificata in conformità a quanto disposto dall'articolo 22 del decreto IVA e, quindi:
    • fino al 31 dicembre 2019 mediante emissione dello scontrino o della ricevuta fiscale di cui all'articolo 12, comma 1 della legge 30 dicembre 1991, n. 413 e al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696;
    • dal 1° gennaio 2020, termine anticipato al 1° luglio 2019,  per i soggetti con volume d'affari superiore a 400.000 euro, con la memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi, nonché con l'emissione del documento commerciale.
      Resta salva in ogni caso la possibilità per il cliente di richiedere la fattura, da emettere tramite SdI e con obbligo di rilascio di una copia in formato analogico salvo rinuncia da parte del cliente medesimo. Va da sé che nell'ipotesi sopra richiamata con il medesimo documento potranno essere certificati il servizio alberghiero e di ristorazione ed i servizi aggiuntivi resi al cliente.
       
  • quando, invece, i servizi sono acquistati dalle agenzie di viaggio in nome proprio per essere poi ceduti ai clienti fruitori, il corrispettivo deve essere documentato con fattura. Al riguardo si ricorda che, stante la particolare tipologia di servizi resi dall'istante, per i quali l'articolo 7-quater, comma 1, del decreto IVA prevede che "In deroga a quanto stabilito dall'articolo 7-ter, comma 1, si considerano effettuate nel territorio dello Stato: (...) c) le prestazioni di servizi di ristorazione e di catering diverse da quelle di cuialla successiva lettera d), quando sono materialmente eseguite nel territorio delloStato;"., per conto dei clienti le prestazioni", l'operazione è imponibile sia quando l'agenzia acquirente è residente sia quando non è residente.
    In particolare, al momento del pagamento (anche parziale) del corrispettivo, va emessa:
    • fattura elettronica tramite SdI nei confronti di tutte le agenzie di viaggio residenti o stabilite nel territorio dello Stato, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 127 del 2015;
    • fattura ordinaria (cartacea e/o elettronica) nei confronti delle agenzie non residenti, con l'obbligo di tracciare l'operazione mediante il cd "esterometro", salvo in ogni caso la possibilità di accordarsi con il destinatario per l'emissione tramite SdI al fine di ovviare all'esterometro.

Per rendicontare alle agenzie di viaggio i servizi resi al fine del pagamento del corrispettivo, il ristorante o l'albergo possono utilizzare una fattura pro-forma o altro documento similare, compreso il documento commerciale con la dicitura "corrispettivo non riscosso". In quest'ultimo caso, confluendo tale dato tra i corrispettivi inviati all'Agenzia, e stante la rilevanza ai fini IVA dei corrispettivi relativi ai servizi solo al momento del loro incasso o, se antecedente, della loro fatturazione, tale principio sarà tenuto presente in caso di disallineamento tra i dati trasmessi telematicamente e l'imposta liquidata periodicamente.

In merito ad un ulteriore quesito relativo all'ipotesi dei clienti abituali che usano pagare il corrispettivo dei servizi ricevuti con cadenze prestabilite o a fine mese, ogni singolo servizio va tracciato mediante emissione di un documento commerciale con la dicitura "corrispettivo non riscosso", mentre al momento dell'incasso va emesso un documento commerciale che riepiloghi l'ammontare dei servizi resi ovvero, se richiesta, una fattura riepilogativa.

Come certificare le prestazioni rese nei confronti di clienti che prenotano il soggiorno e versano il corrispettivo tramite un'agenzia di viaggi (nazionale o estera), poiché al momento dell'ultimazione del soggiorno il cliente non corrisponde alcun importo.


Fonte: Fisco e Tasse
News del: 18/11/2019


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