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Precompilata IVA e esterometro: cosa cambia nel 2020

Sono molte le novità contenute nel decreto fiscale collegato alla Legge di bilancio 2020 (DL 124/2019) anche per quanto riguarda gli adempimenti più diretti per aziende e professionisti.

Ad esmepio, l'articolo 16 del decreto riguarda i futuri documenti IVA precompilati dall'Agenzia delle Entrate e l'esterometro. In particolare, l'articolo in commento sposta alla data del 1° luglio 2020 l’avvio della predisposizione da parte dell'Agenzia delle entrate, per i soggetti passivi dell'IVA residenti e stabiliti in Italia, delle bozze precompilate dei registri IVA nonché delle comunicazioni delle liquidazioni periodiche. La bozza della dichiarazione annuale dell’IVA è invece messa a disposizione a partire dalle operazioni IVA 2021.

Quindi, a partire dalle operazioni IVA effettuate dal 1° luglio 2020, in via sperimentale, nell’ambito di un programma di assistenza on line basato sui dati delle operazioni acquisiti con le fatture elettroniche e con le comunicazioni delle operazioni transfrontaliere nonché sui dati dei corrispettivi acquisiti telematicamente, l'Agenzia delle entrate mette a disposizione dei soggetti passivi dell'IVA residenti e stabiliti in Italia, in apposita area riservata del sito internet dell'Agenzia stessa, le bozze dei seguenti documenti:

  • registri delle fatture e degli acquisti (articoli 23 e 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633);
  • comunicazioni delle liquidazioni periodiche dell’IVA.

Inoltre a partire dalle operazioni IVA 2021 (e non più dalle operazioni IVA 2020 come inizialmente previsto) l’Agenzia delle entrate mette a disposizione dei soggetti passivi IVA residenti e stabiliti in Italia, nell'area riservata del proprio sito internet, la bozza della dichiarazione annuale IVA.

Ovviamente, come già avviene per le dichiarazioni dei redditi precompialte, il contribuente può apportare modifiche alla bozza dal momento che l’Agenzia è in possesso del dato numerico ma non possiede tutte quelle ulteriori informazioni connesse al profilo soggettivo e, quindi, alla percentuale di detraibilità di alcune spese nota solo all’interessato.

L'articolo 16 inoltre, dispone che la trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate dell'esterometro (dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato) è effettuata trimestralmente entro la fine del secondo mese successivo al trimestre di riferimento. La norma pertanto modifica i termini di trasmissione dei dati delle fatture transfrontaliere portandoli da mensili a trimestrali.
Si ricorda infatti che a normativa vigente la trasmissione telematica è effettuata entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello della data del documento emesso ovvero a quello della data di ricezione del documento comprovante l'operazione.


Fonte: Fisco e Tasse
News del: 06/12/2019


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