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Spettacoli teatrali dal vivo senza obbligo di corrispettivi telematici

Corrispettivi telematici si o no? Aumentano i dubbi con l'avvicinarsi del 1° gennaio 2020 che vede l'entrata in vigore dell'obbligo telematico dei corrispettivi per tutti gli esercenti indipendentemente dalla soglia dei ricavi. Attualmente l'obbligo adesso vige per i  soggetti che effettuano attività di commercio al minuto e assimilate con volume d'affari superiore a 400.000 euro. Il dubbio questa volta è stato sollevato da un'associazione senza scopo di lucro che organizza spettacoli teatrali dal vivo e pertanto applica il regime IVA previsto dall'articolo 74-quater del decreto IVA. Ai sensi del comma 2 del citato articolo l'obbligo di certificazione dei corrispettivi è assolto "con il rilascio di un titolo di accesso emesso mediante apparecchi misuratori fiscali ovvero mediante biglietterie automatizzate". L'istante, inoltre, inviare periodicamente alla S.I.A.E. i dati relativi ai riepiloghi giornalieri e mensili. L'associazione ha quindi chiesto se dal 1° gennaio 2020 è obbligato alla memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi.

Nella Risposta all'interpello 506 del 10 dicembre 2019, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che la disciplina relativa all'attività di spettacolo e quelle ad esse connesse è contenuta nell' articolo 74- quater del decreto IVA, che deroga alla normativa ordinaria in materia IVA relativamente al momento impositivo e alle modalità di certificazione dei corrispettivi. In particolare, le prestazioni spettacolistiche e quelle ad esse accessorie si considerano effettuate nel momento in cui ha inizio l'esecuzione delle manifestazioni, ad eccezione delle operazioni eseguite in abbonamento per le quali l'imposta è dovuta all'atto del pagamento del corrispettivo. Con riferimento, invece, alle modalità di certificazione dei corrispettivi, le prestazioni indicate nella tabella C del decreto IVA sono certificate con il rilascio di un titolo di accesso emesso mediante misuratori o biglietterie automatizzate nel rispetto della disciplina di cui alla legge 26 gennaio 1983, n. 18.

L'Agenzia ha così chiarito che i corrispettivi relativi alle attività spettacolistiche sono esclusi dall'obbligo di trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi in quanto tutti i dati relativi ai titoli di accesso emessi sono già oggetto di separata trasmissione alla SIAE che provvede a metterli a disposizione dell'anagrafe tributaria. Resta, invece, l'obbligo dell'invio telematico dei dati dei corrispettivi relativi alle attività accessorie diverse dai biglietti d'ingresso, tradizionalmente documentati con scontrino o ricevuta fiscale. 

Entrando nel merito, con decreto del MEF del 13 luglio 2000 sono state stabilite le caratteristiche tecniche dei citati misuratori. In particolare, il titolo di accesso deve contenere:

  1. i dati previsti per gli scontrini fiscali dall'articolo 12, commi primo e secondo, del decreto Ministro delle finanze del 23 marzo 1983;
  2. natura dell'attività esercitata,
  3. data e ora dell'evento;
  4. luogo, impianto e sala dell'evento;
  5. numero e ordine di posto;
  6. natura, titolo e ogni altro elemento identificativo dell'evento;
  7. corrispettivo per l'attività di spettacolo;
  8. indicazione di eventuali ingressi gratuiti, riduzioni dei prezzi e relative causali, dicitura "abbonato" ed estremi dell'abbonamento;
  9. ammontare del corrispettivo incassato a titolo di prevendita;
  10. eventuali prestazioni accessorie;
  11. dati del soggetto emittente;
  12. Sigillo fiscale.

Inoltre, l'articolo 4 dello stesso decreto impone l'obbligo di trasmissione dei dati dei corrispettivi alla S.I.A.E. prevedendo che gli strumenti di emissione dei titoli di accesso (misuratori fiscali e biglietterie automatizzate) siano abilitati all'emissione di un prospetto riepilogativo giornaliero da cui risulti, per ciascun evento, tra gli altri:

  • i dati richiesti per lo scontrino di chiusura giornaliera;
  • l'incasso giornaliero, con separata indicazione dell'imponibile, delle aliquote applicabili e delle relative imposte, dell'ammontare incassato a titolo di prevendita e di corrispettivi per eventuali prestazioni accessorie;
  • i corrispettivi relativi agli abbonamenti emessi;
  • il numero degli ingressi effettuati.

Fonte: Fisco e Tasse
News del: 11/12/2019


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