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Credito d’imposta investimenti R&S e innovazione tecnologica nella manovra 2020

La legge di bilancio 2020 prevede un credito d’imposta relativo agli investimenti in ricerca e sviluppo; transizione ecologica; innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività innovative. Il credito è concesso a tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito d'impresa, che effettuano investimenti in una delle attività ammissibili.

Il credito è ammesso per le attività di ricerca e sviluppo, in particolare le attività di:

  • ricerca fondamentale;
  • ricerca industriale e sviluppo sperimentale in campo scientifico o tecnologico ;

Sono ammesse anche:

  • le attività, diverse da quelle indicate sopra, finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati;
  • le attività di design e ideazione estetica svolte dalle imprese operanti nei settori tessile e moda, calzaturiero, occhialeria, orafo, mobile e arredo e della ceramica per la concezione e realizzazione dei nuovi prodotti e campionari.

Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da pubblicarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, saranno dettati i criteri per la corretta applicazione di tali definizioni.
La misura del credito d’imposta è pari:

  • al 12% della relativa base di calcolo, nel limite massimo di 3 milioni;
  • al 6% per le attività finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati, nonché per le attività di design e ideazione estetica, nel limite massimo ciascuno di 1,5 milioni di euro;
  • al 10% per le attività di innovazione tecnologica destinate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati per il raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0 nel limite massimo di 1,5 milioni di euro.

Il credito d'imposta spettante è utilizzabile esclusivamente in compensazione, in 3 quote annuali di pari importo, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello di maturazione, subordinatamente all'avvenuto adempimento degli obblighi di certificazione.
Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile IRAP, non porti al superamento del costo sostenuto.
Per poter usufruire del credito d'imposta l’impresa dovrà farsi rilasciare apposita certificazione che attesti l'effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile. Tale certificazione dovrà essere rilasciata:

  • dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
  • da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale, iscritti nella sezione A del registro, per le imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti. A tali imprese sarà riconosciuto un importo non superiore a 5mila Euro (entro comunque i limiti previsti di erogazione del credito), in aumento del credito d’imposta spettante, per le spese sostenute per adempiere all'obbligo di certificazione.

Ai fini dei successivi controlli, le imprese beneficiarie del credito d'imposta dovranno redigere e conservare una relazione tecnica che illustri le finalità, i contenuti e i risultati delle attività ammissibili svolte in ciascun periodo d'imposta.

Si segnala che come per gli altri crediti d'imposta, sono escluse dall'agevolazione le imprese in stato di liquidazione volontaria; fallimento; liquidazione coatta amministrativa;concordato preventivo senza continuità aziendale; altra procedura concorsuale prevista dalla legge fallimentare, dal D.lgs. 14/2019, o da altre leggi speciali o che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni.


Fonte: Fisco e Tasse
News del: 31/12/2019


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