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Beni non espropriabili dall’Agente della riscossione: cambia l'elenco

In sede di conversione in legge del decreto "Disposizioni urgenti per l’attuazione del PNRR e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose" sono stati modificati i beni non espropriabili dall'Agente della Riscossione.

In particolare, l’articolo 50, al comma 1, dispone che non possano essere espropriati dall’agente della riscossione i beni assolutamente impignorabili ai sensi del codice di procedura civile, in luogo del paniere di beni “essenziali” individuati dal MEF d’intesa con l’Istat

Con le modifiche in esame si dispone quindi che l’agente della riscossione non possa espropriare al debitore i beni assolutamente impignorabili indicati dall’articolo 514 del codice di procedura civile.

Si tratta in particolare delle cose dichiarate impignorabili da speciali disposizioni di legge e, inoltre:

  • le cose sacre e quelle che servono all'esercizio del culto; 
  • l'anello nuziale, i vestiti, la biancheria, i letti, i tavoli per la consumazione dei pasti con le relative sedie, gli armadi guardaroba, i cassettoni, il frigorifero, le stufe ed i fornelli di cucina anche se a gas o elettrici, la lavatrice, gli utensili di casa e di cucina unitamente ad un mobile idoneo a contenerli, in quanto indispensabili al debitore ed alle persone della sua famiglia con lui conviventi; sono tuttavia esclusi i mobili, meno i letti, di rilevante valore economico, anche per accertato pregio artistico o di antiquariato; 
  • i commestibili e i combustibili necessari per un mese al mantenimento del debitore e delle altre persone indicate nel numero precedente; 
  • le armi e gli oggetti che il debitore ha l'obbligo di conservare per l'adempimento di un pubblico servizio; 
  • le decorazioni al valore, le lettere, i registri e in genere gli scritti di famiglia, nonché i manoscritti, salvo che formino parte di una collezione; 
  • gli animali di affezione o da compagnia tenuti presso la casa del debitore o negli altri luoghi a lui appartenenti, senza fini produttivi, alimentari o commerciali;
  • gli animali impiegati ai fini terapeutici o di assistenza del debitore, del coniuge, del convivente o dei figli.

Fonte:
News del: 23/12/2021


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