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Il rimborso del credito d’imposta al socio della società estinta

In conseguenza della discrepanza temporale esistente tra l’effettuazione della richiesta di rimborso di un credito d’imposta scaturente dalla dichiarazione annuale e la sua effettiva erogazione, nel caso di estinzione di una società di capitali, si pone il problema concreto di chi sia il soggetto che potrà eventualmente richiedere, sollecitare in autotutela e ricevere questo rimborso.

La richiesta di rimborso, si ricorda, avviene tramite l’esposizione del credito, scaturito dalla dichiarazione annuale, sulla casella del rimborso del quadro dedicato alla liquidazione dell’imposta.

Se è pacifico che tale richiesta, durante la fase di liquidazione dell’impresa, sia una incombenza del liquidatore, il problema che si pone è chi diviene il soggetto legittimato in seguito alla cancellazione della società di capitali dal Registro delle imprese, dato che, in conseguenza di ciò, viene meno anche l’incarico del liquidatore, in quanto non può esservi il rappresentante legale di un soggetto estinto.

La questione non è mai stata affrontata dal legislatore, per cui il punto diviene incombenza di giurisprudenza e prassi.

Di ciò si è occupata la recente ordinanza numero 7760/2023 della Corte di Cassazione, che segue, sulla stessa linea interpretativa, la precedente numero 19641/2020: entrambe, in una certa misura, si discostano dal precedente orientamento di prassi.

La Corte di Cassazione ci spiega che, per effetto dell’estinzione della società di capitali, avviene un fenomeno successorio dalla società ai soci, i quali ereditano i crediti non ancora liquidati, prima in capo alla compagine sociale; per effetto della successione, tra i soci si instaura un regime di contitolarità dei diritti, che restano indivisi, per cui ogni credito diviene proprietà di tutti i soci in regime di comunione indivisa.

In conseguenza di ciò ogni socio, che è contitolare del credito d’imposta, sarà legittimato a richiedere, sollecitare e ottenere l’intero credito (e non solo la sua quota parte) dall’amministrazione finanziaria dello Stato.

Va però precisato che ogni socio potrà richiedere l’intero credito, ma non sarà obbligato a farlo: potrà comunque limitarsi a chiedere il rimborso della sua sola parte.

Questa linea interpretativa che, puntualizza la Corte, discende dalle deliberazioni delle Sezioni Unite della Cassazione numero 6070 e 6072 del 2013, in una certa misura aggiornano e superano l’orientamento di prassi, enunciato nel 2011 dalla risoluzione numero 77/E, precedente all’intervento giurisprudenziale, con il quale l’Agenzia delle Entrate proponeva la liquidazione a ogni socio della propria quota del credito oppure, in alternativa, specialmente in caso di società con un numero levato di soci, il conferimento di una delega alla riscossione ad uno di essi o ad un terzo, al fine di evitare l’erogazione del rimborso a ciascun socio in proporzione alle quote sociali”.

Va da sé che la linea interpretativa di recente prospettata dalla Corte di Cassazione aggiorna e supera quella della prassi.

Da precisare, infine, che il caso preso in esame dall’ordinanza numero 7760/2023 riguarda il credito IVA, ma le medesime considerazioni possono valere anche agli altri crediti scaturenti dalle dichiarazioni annuali.


Fonte:
News del: 22/06/2023


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