In alternativa all’accordo del debitore ed al piano del consumatore, il legislatore ha previsto la procedura di liquidazione dei beni del debitore, che si apre con la domanda del solo debitore e che riguarda l’intero patrimonio di quest’ultimo, salvo i beni espressamente esclusi. Nei casi di revoca, cessazione di diritto, annullamento e risoluzione dell’accordo o del piano del consumatore, la liquidazione dei beni si apre d’ufficio. La procedura di liquidazione, aperta con decreto del Giudice, è attuata da un liquidatore nominato dal giudice e le cui funzioni possono essere svolte dallo stesso organismo di composizione della crisi.