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Diritto annuale, regole delle sanzioni come per i tributi erariali

In base a quanto stabilito dall'art. 8 del Decreto interministeriale n. 359 dell'11.05.2011, il diritto annuale, dovuto alla Camera di Commercio competente in base alla Provincia in cui ha sede l'impresa, deve essere versato in unica soluzione mediante modello F24, con possibilità di compensazione, entro il termine previsto per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi.
Pertanto, per le imprese con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, il termine per il versamento del diritto annuale cade il 16 giugno (il diritto camerale per il 2013 andava versato entro il 17 giugno 2013, cadendo il 16 di domenica).
 
A seguito dell'emanazione della circolare n. 27/E del 2 agosto 2013 da parte dell'Agenzia delle Entrate, il Ministero dello Sviluppo economico ha dovuto rivedere alcuni suoi precedenti orientamenti e, con nota n. 172574 del 22 ottobre 2013, ha precisato che le regole sanzionatorie previste per le violazioni relative al pagamento del diritto annuale devono intendersi ora uniformate a quelle previste per le violazioni connesse al pagamento dei tributi erariali.
In particolare, contrariamente a quanto avveniva in precedenza, non potrà più essere considerato tardivo, bensì solo insufficiente, il versamento del diritto annuale, eventualmente comprensivo della maggiorazione dello 0,40%, entro i 30 giorni dalla scadenza ordinaria, effettuato in misura inferiore rispetto al dovuto. In tal caso, è possibile regolarizzare ricorrendo al ravvedimento operoso.
 



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Speciale del: 13/11/2013