Il 1° comma dell'art. 14 del Decreto citato che questa disciplina si applica “ in difetto di accordo col debitore ”, il che significa che l'organismo può anche concedere uno sconto al debitore che faccia scendere il suo compenso sotto il minimo previsto dalla legge, ma che non è obbligato a ciò e che, in caso di disaccordo col debitore – cliente, il compenso e i rimborsi spese che il debitore – cliente deve pagare sono quelli calcolati secondo le norme citate.
Inoltre,
queste norme si applicano anche alla determinazione dei compensi
dell'organismo nominato dal Giudice nonché del professionista (avvocato, commercialista o notaio)
o della società tra professionisti aventi i requisiti per la nomina a curatore fallimentare di cui all'art. 28 del Regio Decreto 267/1942 nominati sempre dal Giudice al posto di un organismo, ai sensi del comma 9° dell'art. 15 della
Legge 3/2012.