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Contumacia nel processo tributario

In un procedimento per il reato di dichiarazione fraudolenta il giudice deve ascoltare, in qualità di testimoni, gli amministratori delle società che avrebbero emesso le fatture false, anche qualora l’imputato sia rimasto contumace. L’imputato ha il diritto di rimanere in silenzio perché l’onere probatorio è a carico dell’accusa. Deve pertanto ritenersi erroneo il verdetto di responsabilità che si sia appiattito sulla sola deposizione del funzionario del fisco. E’ quanto emerge dalla sentenza 23 dicembre 2015, n. 50436, della Terza Sezione Penale della Cassazione.

IL CASO

La vicenda riguardava un imprenditore condannato in primo grado dal Tribunale di Como per il reato di cui al  D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 2, comma 1 e 3.  In particolare, l’imputato, al fine di evadere l'imposta sui redditi e sul valore aggiunto, si era avvalso, per gli anni 2004 e 2005, di fatture per operazioni inesistenti.

La Corte di Appello di Milano, in parziale riforma della sentenza di primo grado, riteneva che non si dovesse procedere nei confronti dell'imputato solo per le violazioni riferibili al 2004 per intervenuta prescrizione.

L’imputato interponeva  ricorso per cassazione articolato in due motivi :

  • Illogicità e contraddittorietà della motivazione,
  • erronea applicazione della legge penale con riferimento al D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 2.

A giudizio del ricorrente, la Corte territoriale non avrebbe fornito una puntuale risposta alle censure proposte circa le modalità di assunzione della prova, basata unicamente sulle dichiarazioni del funzionario del Fisco.




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Speciale del: 27/01/2016