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Lavoro autonomo: le novità del DDL e le proposte di Confprofessioni

Il 12 gennaio scorso i rappresentanti di Confprofessioni sono stati ascoltati nell'Audizione in Commissione lavoro della Camera  sul Disegno di Legge AC4135  (che ha inglobato l'atto del Senato 2233) recante misure in materia di lavoro autonomo.  Il decreto è stato approvato infatti dal Senato con alcune modifiche e sono ora in corso le audizioni delle parti sociali . Dopo la discussione in Commissione dovrebbe approdare in aula all'inizio di Febbraio .

La responsabile di Confprofessioni Anna Rita Fioroni  al termine dell'incontro si è detta  soddisfatta in quanto  sono state accolte molte richieste e "per la prima volta il lavoro autonomo viene individuato come forma di lavoro indipendente ed autorganizzato, senza distinzioni tra professioni ordinistiche e non".  Anche dal lato del welfare, positivi gli interventi del ddl. "L'unico punto  di disaccordo  in mabito previdenziale è sulle disparità di trattamento che permangono sui supplementi di pensione e pensioni supplementari per pensionati della gestione separata, che andrebbero sanate".  


LE NOVITA' DEL DISEGNO DI LEGGE PER IL LAVORO AUTONOMO E LE PROPOSTE CONFPROFESSIONI


L'art . 1 comma 1  definisce il campo applicativo della legge che vuole includere in una normativa comune tutti i rapporti di lavoro autonomo escludendo solo gli imprenditori. Per Confprofessioni è di fondamentale importanza tutelare in maniera uniforme tutti  le categorie di lavoratori autonomi e professionisti , sia già regolamentate in Ordini che prive di tale requisito.
L'art 2  dichiara applicabili alle transazioni commerciali che interessano i lavoratori autonomi la disciplina in materia di ritardo nei pagamenti che prevede l'automatica decorrenza degli interessi di mora e la maggiorazione del saggio di interesse. Al Senato la previsione è stata estesa anche ai rapporti con le pubbliche amministrazioni , proprio su un input di dell'associazione  dei professionisti e lavoratori autonomi di Confcommercio.

L'art. 3  si occupa della contrattualistica  nei rapporti di lavoro autonomo e dispone:
•  l'inefficacia delle modifiche unilaterali da parte del committente, compreso il recesso senza adeguato preavviso nel caso di prestazioni continuative.;
• l'obbligo di risarcimento del danno conseguente alle ipotesi precedenti
• l'obbligo di forma scritta del contratto.

Al Comma 4 lo stesso articolo  attribuisce anche  ai rapporti contrattuali di lavoro autonomo il principio dell'abuso dello stato di dipendenza economica del lavoratore autonomo normato dall'art. 9 legge 192 98. Su questo punto Confprofessioni in audizione ha  rilevato che questa previsione non risolve il possibile problema del rapporto asimmetrico tra committente e professionista e del possibile degrado dei compensi professionali, in particolare con la pubblica amministrazione. Si propone invece l'individuazione di parametri standard   pur nel rispetto della normativa europea sulla libera concorrenza e dell'autonomia negoziale.

L'art. 4  riconosce al lavoratore autonomo  il rdiritto allo sfruttamento economico degli apporti orginali e e delle invenzioni realizzate nell'esecuzione del contratto, quando non siano l'oggetto stesso del contratto.

L'art. 5 prefigura  la possibilità che  alcuni  atti della pubblica amministrazione possano essere affidati alle professioni ordinistiche ad esempio in materia di certificazione di sicurezza ed energetiche o in ambito di contenzioso giudiziario. Su questo punto Confprofessioni  pur apprezzando le possibilità di lavoro che la norma puo aprire per i professionisti, si riserva una valutazione ponderata alla luce dei  futuri dcreti attuativi .

L'art. 8  prevede la possibilità di abilitare gli enti previdenziali privati ad ampliare le prestazioni ai propri assicurati  con prestazioni anche in caso di disoccupazione o gravi patologie.

All'art. 7 sono riunite diverse  disposizioni  in ambito fiscale e previdenziale:
deduzione integrale delle spese di viaggio connesse ad un incarico professionale, non più riconducibili a compensi in natura.
estensione del congedo parentale anche per i padri fino a sei mesi ) totali  per i due genitori)  entro i primi tre anni di vita del bambino e con calcolo della contribuzione su un periodo di 18 mesi
trattamento assistenziale per periodi di malattia grave  che comporti inabilità assoluta assimilato a quello per  degenza ospedaliera ,
spese di formazione e aggiornamento professionale deducibili al 100% con tetto di 10mila euro annui (Questa misura è ritenuta molto opportuna perché volta a accrescere e valorizzare le competenze dei lavoratori autonomi, non solo delle categorie obbligate all'aggiornamento professionale).

Gli Art. 9 e 11 prevedono misure di orientamento riqualificazione, ricollocazione dei lavoratori autonomi e possibilità di accesso agli appalti pubblici . Le iniziative dovranno essere realizzate dai Centri per l'impiego in collaborazione o  convenzione con gli ordini e le associazioni di categoria.

L'Art 10 da delega al Governo di riordinare  per decreto le misure di prevenzione e sicurezza negli studi professionali  con una  semplificazione degli adempimenti.

L 'Art 13 infine si occupa della tutela della maternità delle lavoratrici autonome  con le seguenti novità :

  • la fruibilità del congedo di 5 mesi viene svincolato dal limite temporale dei 5 mesi  corrispondenti al periodo immediatamente precedente e successivo alla nascita,  lasciando maggiore liberta alla lavoratrice autonoma  
  • possibilità di farsi sostituire da un familiare  in caso di collaborazioni continuative e
  • sospensione del rapporto senza corrispettivo senza annullamento del contratto 

E' prevista inoltre la moratoria contributiva in caso di malattia o infortunio grave  per cui si potra sospendere il versamento della contribuzione fino a due anni, recuperando successivamente , durante un periodo di durata almeno doppia a quella della sospensione.




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Speciale del: 26/01/2017