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Visto di conformità nella dichiarazione IVA 2017: i controlli

Il visto di conformità sulla dichiarazione IVA risulta necessario per poter procedere alla compensazione del credito IVA superiore a 15.000,00 Euro annui.

Ai fini della compensazione del credito IVA, l’art. 10 del D.L. n. 78 del2009, ha introdotto alcuni vincoli:

  • la compensazione nel modello F24 dei crediti IVA di importo superiore a 5.000,00 euro annui potrà avvenire solo dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale o dell’istanza trimestrale;
  • l’obbligo di utilizzare esclusivamente i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate per i soggetti che devono compensare, tramite F24, crediti IVA superiori a 5.000,00 annui;
  • l’apposizione del visto di conformità oppure la sottoscrizione del soggetto cui è demandato il controllo contabile di cui all’art. 2409-bis c.c. nella dichiarazione annuale IVA dalla quale emerge il credito per l’utilizzo in compensazione di crediti IVA per importi superiori a 15.000,00 euro annui;

Si ricorda che la disciplina in materia di compensazione ha ad oggetto i soli crediti IVA annuali o trimestrali utilizzati, nel modello F24, in compensazione “orizzontale” o “esterna”, ovvero con altri debiti tributari o contributivi.

Rimangono, quindi, immutate le disposizioni relative alla compensazione dei crediti IVA con i versamenti dovuti a titolo di IVA periodica (c.d. compensazioni “interne” o “verticali”), anche se le stesse risultano esposte nel modello F24.

Si ricorda che per le start-up innovative di cui all’art. 25 del D.L. 179 del 2012, il limite dei 15.000 euro è stato innalzato a 50.000 euro. 




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Speciale del: 31/01/2017