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Redditometro anche in caso di comunione legale

In tema di redditometro, la comunione legale non costituisce prova che l’acquisto sia avvenuto con danaro di entrambi i coniugi e risulta di per sé irrilevante  ai fini della valutazione della capacità contributiva di uno dei coniugi. Ciò in quanto in caso di acquisto da parte di una persona in regime di comunione legale, non conta, ai fini presuntivi,  che il bene  risulti alla fine in comproprietà di entrambi i coniugi, ma conta piuttosto la provenienza delle somme usate per il pagamento , unico elemento indiziario che può giustificare l'accertamento a carico di entrambi o di uno soltanto dei coniugi.Qesto quanto emerge dalla sentenza del 19 luglio 2017 n. 17806 della Corte di Cassazione.

IL CASO
La vicenda riguarda l’impugnazione di un avviso di accertamento emesso con metodo sintetico con cui l’Amministrazione finanziaria contestava ad una contribuente l’intero esborso sostenuto  l'acquisto di un  immobile. La contribuente era coniugata e in regime di comunione legale col coniuge.

Secondo la Ctr Liguria, che ha confermato  la decisione di primo grado contraria alla contribuente, la presunzione di capacità contributiva deve ritenersi collegata non tanto alla proprietà dell'immobile, ma alla capacità di spesa sottesa, attribuita alla sola moglie, avendo quest'ultima partecipato da sola all'atto  di acquisto e sostenuto l'esborso.
Col successivo ricorso per Cassazione il contribuente denunciava la violazione o falsa applicazione dell'art. 177 cod.civ., cioè affermava che l prezzo dei beni acquistati dai coniugi in regime di comunione legale si doveva ritenere pagato da entrambi , quale ulteriore manifestazione della contitolarità e comproprietà di tutto quanto si forma in costanza di matrimonio.




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Speciale del: 06/09/2017