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Responsabilità negli appalti e crediti del lavoratore

La tutela dei crediti di lavoro maturati dai lavoratori nell’ambito di un appalto è prevista in primo luogo dall’art. 1676 Codice Civile e si sostanzia in una rafforzata garanzia retributiva in caso di inadempimento del datore di lavoro.
Secondo tale norma, il committente è tenuto a pagare, in caso di inadempimento del datore di lavoro, i dipendenti dell’appaltatore, nei limiti delle somme ancora dovute nei confronti dell’appaltatore al momento in cui il dipendente chiede il pagamento.
Ma disciplina specifica e prevalente è intervenuta a rafforzare le tutele con la previsione dell’art. 29 del D.Lgs. 276/2003 (Legge Biagi) , che è la norma di riferimento e amplia l’ambito applicativo della responsabilità solidale nel contratto di appalto.

In particolare, in appalti e subappalti di opere e servizi, l’art. 29 co. 2 estende la responsabilità solidale del committente in quanto quest’ultimo sarà chiamato a rispondere in solido dei crediti retributivi e contributivi spettanti ai lavoratori sia con l’appaltatore che con eventuali subappaltatori, senza limiti vincolati all’eventuale debito residuo del committente verso l’appaltatore (limiti previsti invece dalla disciplina dell’art. 1676 del Codice Civile).

Sono responsabili solidalmente e senza limiti di importo pertanto tutti quei soggetti che, a cascata a partire dal committente principale, si trovino ad operare in regime di appalto, subappalto e subcommittenza.

Così i prestatori di lavoro potranno richiedere gli adempimenti retributivi e contributivi non solo al proprio datore di lavoro diretto, ma anche ai subcommittenti fino a risalire al committente principale.




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Speciale del: 29/09/2017