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Contraddittorio preventivo generalizzato: ancora pareri contrastanti

Il contraddittorio endoprocedimentale tributario, dopo la sentenza delle Sezioni Unite del dicembre 2015, ha perso le caratteristiche di coerenza e sistematicità raggiunte con l’elaborazione giurisprudenziale anteriore a tale pronuncia. Non mancano tuttavia sentenze dei giudici di merito che apertamente si allineano con l’orientamento precedente.

IL CASO
La vicenda è quella di una società che si era opposta ad un avviso di accertamento IVA con il quale veniva recuperata l’imposta detratta per il periodo d’imposta 2010 per complessivi € 373.100,00 relativa a fatture ricevute dal fornitore in quanto asseritamente afferenti ad operazioni “soggettivamente inesistenti”, nonché l’Iva non addebitata nei confronti del cliente in quanto non sarebbe stata provata la cessione intracomunitaria, trattandosi di soggetto estero inesistente, ovverosia di una società conduit.
Nelle eccezioni della ricorrente si introduceva la violazione del principio del contraddittorio preventivo sancito dal diritto nazionale  e comunitario.

Veniva presentata al riguardo anche una eccezione di incostuzionalità relativa al comma 7 dell’art. 12 della legge 27 luglio 2000, n. 212 in relazione agli articoli 3, 24, 53 e 111 Cost.  La CTP preliminarmente non ritiene di accogliere l’accezione di incostituzionalità (...)

Quanto alla eccepita violazione del diritto del contribuente al contraddittorio preventivo sancito dall’art. 12 dello “Statuto”, si rileva come l’Ufficio, dopo aver notificato l’invito a comparire ed aver ricevuto la documentazione richiesta, non le ha mai comunicato preventivamente all’emissione dell’avviso di accertamento le ragioni per cui intendeva procedere alle contestazioni che ha poi formalizzato solo con l’avviso di accertamento medesimo.

La Commissione accoglie le eccezioni della ricorrente perché “il diritto al contraddittorio preventivo non può che essere riconosciuto ogniqualvolta l’Amministrazione Finanziaria sottoponga il contribuente ad operazioni di controllo, come è appunto accaduto nel caso di specie, senza notificargli la chiusura di tali operazioni, poiché diversamente essa, in aperta e radicale violazione dei principi d’imparzialità e di buona amministrazione, si potrebbe sottrarre all’obbligo di contradditorio preventivo, semplicemente omettendo tale notifica”.




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Speciale del: 05/12/2017