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La pensione in regime di totalizzazione

Il Decreto legislativo 42/2006 consente di ottenere un’unica pensione (che puo essere di vecchiaia, anzianità, inabilità, superstiti)  in regime di Totalizzazione al lavoratore che ha maturato contributi in diversi enti previdenziali:  INPS, Casse professionali, gestioni o fondi previdenziali oppure che  ha lavorato discontinuamente nello stesso settore.

La totalizzazione, a differenza della ricongiunzione, è gratuita (cfr.Circolare Inps/69/2006 e Messaggio Inps 4497/2011) ma ha lo svantaggio di effettuare il calcolo dell trattamento pensionistico esclusivamente con il sistema di calcolo contributivo introdotto dalla legge n. 335/1995 (Riforma Dini) e, pertanto la convenienza tra totalizzazione, ricongiunzione e cumulo contributivo vanno sempre valutate in rapporto al caso concreto individuale. 

I soggetti beneficiari possono essere tutti i lavoratori dipendenti, autonomi (artigiani, coltivatori diretti, mezzadri, coloni)  liberi professionisti, iscritti alle casse privatizzate e private,  iscritti alle gestioni sostitutive esclusive sostitutive dell’assicurazione generale obbligatoria, Ministri di culto,sacedoti secolari,  e iscritti alla gestione separata art.2 legge 8 agosto 1995 n335.




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Speciale del: 09/10/2018