Il Decreto legislativo 42/2006 consente di ottenere un’unica pensione (che puo essere di vecchiaia, anzianità, inabilità, superstiti) in regime di Totalizzazione al lavoratore che ha maturato contributi in diversi enti previdenziali: INPS, Casse professionali, gestioni o fondi previdenziali oppure che ha lavorato discontinuamente nello stesso settore.
La totalizzazione, a differenza della ricongiunzione, è gratuita (cfr.Circolare Inps/69/2006 e Messaggio Inps 4497/2011) ma ha lo svantaggio di effettuare il calcolo dell trattamento pensionistico esclusivamente con il sistema di calcolo contributivo introdotto dalla legge n. 335/1995 (Riforma Dini) e, pertanto la convenienza tra totalizzazione, ricongiunzione e cumulo contributivo vanno sempre valutate in rapporto al caso concreto individuale.
I soggetti beneficiari possono essere tutti i lavoratori dipendenti, autonomi (artigiani, coltivatori diretti, mezzadri, coloni) liberi professionisti, iscritti alle casse privatizzate e private, iscritti alle gestioni sostitutive esclusive sostitutive dell’assicurazione generale obbligatoria, Ministri di culto,sacedoti secolari, e iscritti alla gestione separata art.2 legge 8 agosto 1995 n335.