La legge n. 208 del 2015 ha previsto che i premi di produttività e le somme erogate come forma di partecipazione agli utili ai lavoratori dipendenti privati siano assoggettati (tranne il caso di espressa rinuncia del lavoratore) a un'imposta agevolata del 10 per cento, sostitutiva dell'IRPEF e delle relative addizionali regionali e comunali.
Dal 1° gennaio 2017, inoltre, la legge di Bilancio 2017 ha fissato i seguenti limiti:
- 3.000 euro (4.000 euro per le imprese che coinvolgano pariteticamente i lavoratori nell'organizzazione del lavoro) l’importo massimo del premio agevolabile e
- 80.000 euro la soglia di reddito di lavoro dipendente, nell’anno precedente .
I requisiti di legge per l’applicazione del regime agevolativo, sono:
1) la variabilità del premio di risultato e la sua corresponsione sulla base di incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, misurabili e verificabili;
2) la corresponsione del premio di risultato in esecuzione di contratti collettivi territoriali o aziendali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o di contratti collettivi aziendali stipulati dalle rappresentanze sindacali aziendali delle suddette associazioni ovvero dalla rappresentanza sindacale unitaria. (Su questo punto l’Agenzia ha chiarito che le imprese prive di rappresentanza sindacale possono “comunque recepire il contratto collettivo territoriale di settore" applicandone quindi le previsioni in questo ambito-. Resta dubbia invece la possibilità sul fatto che l'impresa priva di un contratto territoriale di settore, possa adottare il contratto del settore “produttivo” di appartenenza stipulato in un diverso ambito territoriale o di un settore “produttivo” diverso dal proprio),
Con il decreto-legge n. 50 del 2017, il testo del comma 189 dell’art. 1 della legge n. 208 del 2015 è stato ulteriormente modificato, e , per i contratti stipulati o rinnovati a partire dal 24.4.2017 prevede che:
- i premi di risultato corrisposti (e gli utili distribuiti) da imprese che coinvolgono pariteticamente i lavoratori nell’organizzazione del lavoro possono godere, per una quota pari a 800 euro, di una riduzione del 20% dell’aliquota contributiva IVS a carico del datore di lavoro e
- L'importo massimo agevolabile torna al limite ordinariamente previsto di 3.000 euro .
- i premi sono integralmente detassati per i lavoratori .
Vediamo di seguito un riepilogo delle principali indicazioni estratte da una recente guida di Assonime (ASSOCIAZIONE FRA LE SOCIETÀ ITALIANE PER AZIONI).