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Determinazione base ACE 2020 per i soggetti IRPEF

L’agevolazione ACE trova applicazione anche nei confronti dei soggetti IRPEF. Infatti, il comma 7 dell’art.1 del D.L. n.201/2011 stabilisce che “Il presente articolo si applica anche al reddito d'impresa di persone fisiche, società in nome collettivo e in accomandita semplice in regime di contabilità ordinaria”.
Anteriormente alle modifiche introdotte dall’art. 1, comma 550, lett. e), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, la norma faceva riferimento al «beneficio conforme» a quello garantito ai soggetti IRES.
A tal fine, l’art. 8 del DM 14 marzo 2012 aveva stabilito le modalità applicative del beneficio per le imprese individuali e le società di persone in regime di contabilità ordinaria, per natura o per opzione, prevedendo che si assumesse quale entità agevolabile agli effetti dell’ACE il patrimonio netto risultante al termine di ciascun esercizio, incluso l’utile di esercizio (al netto dei prelevamenti in conto utili).
Con la legge di bilancio per il 2017 il regime di determinazione della base ACE per i soggetti IRPEF è stato radicalmente innovato al fine di equipararlo, a decorrere dal 2016, a quello previsto per i soggetti IRES, ossia secondo il criterio “incrementale”, che misura gli incrementi e decrementi di capitale proprio, nonché le regole per la rilevazione di tali variazioni (ad esempio, i conferimenti rilevano solo se effettuati in danaro e a partire dalla data del versamento – pro rata temporis). Nella sostanza, vengono equiparati i soggetti e determinata l’ACE nello stesso modo indipendentemente dalla forma giuridica assunta dall’impresa.




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Speciale del: 15/04/2020