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Nota di variazione Iva e diritto alla detrazione della maggiore Iva

Con la Risposta all’interpello n.267 del 21 agosto 2020, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che, al contribuente che abbia ricevuto una nota di variazione in aumento ex articolo 26, comma 1, del D.P.R. n. 633 del 1972 per correggere errori nella qualificazione della operazione originaria, oltre il termine di presentazione della relativa dichiarazione, non possa essere precluso il diritto alla detrazione della maggiore IVA addebitatagli.

Il dies a quo per l’esercizio del predetto diritto deve individuarsi nel momento di emissione della nota di variazione da parte del cedente, e può essere esercitato al più tardi con la dichiarazione relativa all’anno in cui il diritto alla detrazione è sorto.

In assenza di elementi di frode, pertanto, il cessionario potrà esercitare il diritto alla detrazione della maggiore IVA addebitata dal cedente mediante la nota di variazione in aumento. 




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Speciale del: 25/08/2020