Il bilancio di esercizio deve essere redatto sulla base della normativa civilistica, integrata e meglio specificata dai Principi Contabili.
Si ricorda, per sottolineare l'importanza di questa disciplina, che la norma sui criteri di valutazione (art. 2426 del Codice Civile) riguarda indistintamente tutti i soggetti, tenuti o meno alla redazione del bilancio di esercizio secondo lo schema civilistico.
Il risultato algebrico (utile o perdita) che ne risulta sarà pertanto ben diverso dal reddito sul quale verranno calcolate le imposte dell'esercizio.
Per passare dal reddito di bilancio al reddito fiscale è necessario apportare al primo una serie di variazioni (in aumento o in diminuzione) prescritte appositamente dal Testo Unico delle Imposte sui Redditi.