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La deducibilità e detraibilità IVA delle spese telefoniche

La deducibilità delle spese telefoniche

In generale la deducibilità delle spese telefoniche ai fini delle imposte sui redditi varia in base al regime di appartenenza del professionista/imprenditore, di seguito ecco la deducibilità per il regime ordinario e per i forfettari.

Deducibilità spese telefoniche nel regime ordinario 

Per coloro che esercitano attività di impresa arti e professioni con il regime ordinario, a norma del comma 9, art. 102 del Testo Unico delle Imposte sui redditi, possono dedurre i costi sostenuti per la telefonia fissa e mobile all’80% .

Come chiarito dalla risoluzione ministeriale n. 104/E del 2007 vanno dedotte all'80% anche:

  • le quote di ammortamento,
  • i canoni di locazione finanziaria o di noleggio.
  • le spese di impiego e manutenzione delle apparecchiature terminali per i servizi di telecomunicazione elettronica a uso pubblico .

Il limite dell'80% non vale nei seguenti casi, le cui spese sono integralmente deducibili:

  • per le imprese di autotrasporto →un impianto per veicolo
  • per le apparecchiature terminali per la comunicazione che, per proprie specificità tecniche, non possono essere utilizzate se non per attività esclusivamente imprenditoriali. (Risoluzione 320/E del 2008: "poiché l’unico possibile utilizzo di una rete interna è quello aziendale, l’assenza di un uso promiscuo rende applicabile la regola generale di deducibilità integrale dei costi sostenuti.")

Il super ammortamento 

Si ricorda che la legge di Stabilità 2016 (L.208/2015) ai commi 91 e 92 dell'art. 1 ha introdotto per gli acquisti di beni strumentali nuovi, acquistati dopo il 15 ottobre 2015 e fino al 31 dicembre 2016,la possibilità di fare il cd. Super ammortamento. Questa novità consiste nella possibilità di imputare a livello fiscale il costo d'acquisto maggiorato del 40%. Nel caso delle spese telefoniche pertanto con il super ammortamento è possibile dedurre l'80% del 140% del costo sostenuto. La legge di stabilità 2017 (legge 232/2016) all’articolo 1, comma 8 ha prorogato il super ammortamento fino al 31 dicembre 2017.

Vediamo un esempio dell'ammortamento di uno smartphone con il super ammortamento.

  1. Costo di acquisto: 1000 + Iva 22% (220) = tot.1220. Per il principio di inerenza utilizzando il bene in modo promiscuo detraggo il 50% dell’iva (110 euro) e il rimanente importo di iva indeducibile la capitalizzo.
  2. Costo rilevante ai fini fiscali: 1.110 (1000+110).
  3. Con la maggiorazione del costo al 40% con il Super Ammortamento, l’importo rilevante ai fini fiscali diventa 1.554 euro.
  4. A questo punto calcolo la quota di ammortamento del 20% pari a euro 310,80 e detraggo l’importo consentito fiscalmente pari a euro 248,64 (80%)

SOGGETTI

TELEFONIA FISSA

TELEFONIA MOBILE

Imprese

80%

80%

Lavoratori Autonomi

80%

80%

Autotrasportatori (1)

100%

100%

(1) Nel limite di 1 apparecchio per ciascun veicolo utilizzato per il trasposto merci. Le spese dei telefoni eccedenti il numero dei veicoli utilizzati, sono deducibili all’80%.


Deducibilità spese telefoniche nel regime forfetario 

Gli aderenti al regime forfetario, così come introdotto dalla L.190/2014, art.1 comma 54-89, determinano il reddito d'impresa contrapponendo ai compensi effettivamente incassati nell'esercizio, costi determinati in maniera forfetaria determinati sulla base dell'allegato 4 della Legge di stabilità 2015 (L. 190/2014). Pertanto non è prevista una specifica disciplina di deducibilità dei costi dato che non concorrono in maniera analitica ma solo forfetaria.

Fonte:


Aggiornata il: 21/02/2017