In generale la deducibilità delle spese telefoniche ai fini delle imposte sui redditi varia in base al regime di appartenenza del professionista/imprenditore, di seguito ecco la deducibilità per il regime ordinario e per i forfettari.
Deducibilità spese telefoniche nel regime ordinario
Per coloro che esercitano attività di impresa arti e professioni con il regime ordinario, a norma del comma 9, art. 102 del Testo Unico delle Imposte sui redditi, possono dedurre i costi sostenuti per la telefonia fissa e mobile all’80% .
Come chiarito dalla risoluzione ministeriale n. 104/E del 2007 vanno dedotte all'80% anche:
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le quote di ammortamento,
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i canoni di locazione finanziaria o di noleggio.
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le spese di impiego e manutenzione delle apparecchiature terminali per i servizi di telecomunicazione elettronica a uso pubblico .
Il limite dell'80% non vale nei seguenti casi, le cui spese sono integralmente deducibili:
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per le imprese di autotrasporto →un impianto per veicolo
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per le apparecchiature terminali per la comunicazione che, per proprie specificità tecniche, non possono essere utilizzate se non per attività esclusivamente imprenditoriali. (Risoluzione 320/E del 2008: "poiché l’unico possibile utilizzo di una rete interna è quello aziendale, l’assenza di un uso promiscuo rende applicabile la regola generale di deducibilità integrale dei costi sostenuti.")
Il super ammortamento
Si ricorda che la legge di Stabilità 2016 (L.208/2015) ai commi 91 e 92 dell'art. 1 ha introdotto per gli acquisti di beni strumentali nuovi, acquistati dopo il 15 ottobre 2015 e fino al 31 dicembre 2016,la possibilità di fare il cd. Super ammortamento. Questa novità consiste nella possibilità di imputare a livello fiscale il costo d'acquisto maggiorato del 40%. Nel caso delle spese telefoniche pertanto con il super ammortamento è possibile dedurre l'80% del 140% del costo sostenuto. La legge di stabilità 2017 (legge 232/2016) all’articolo 1, comma 8 ha prorogato il super ammortamento fino al 31 dicembre 2017.
Vediamo un esempio dell'ammortamento di uno smartphone con il super ammortamento.
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Costo di acquisto: 1000 + Iva 22% (220) = tot.1220. Per il principio di inerenza utilizzando il bene in modo promiscuo detraggo il 50% dell’iva (110 euro) e il rimanente importo di iva indeducibile la capitalizzo.
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Costo rilevante ai fini fiscali: 1.110 (1000+110).
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Con la maggiorazione del costo al 40% con il Super Ammortamento, l’importo rilevante ai fini fiscali diventa 1.554 euro.
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A questo punto calcolo la quota di ammortamento del 20% pari a euro 310,80 e detraggo l’importo consentito fiscalmente pari a euro 248,64 (80%)
SOGGETTI
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TELEFONIA FISSA
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TELEFONIA MOBILE
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Imprese
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80%
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80%
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Lavoratori Autonomi
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80%
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80%
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Autotrasportatori (1)
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100%
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100%
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(1) Nel limite di 1 apparecchio per ciascun veicolo utilizzato per il trasposto merci. Le spese dei telefoni eccedenti il numero dei veicoli utilizzati, sono deducibili all’80%. |
Deducibilità spese telefoniche nel regime forfetario
Gli aderenti al regime forfetario, così come introdotto dalla L.190/2014, art.1 comma 54-89, determinano il reddito d'impresa contrapponendo ai compensi effettivamente incassati nell'esercizio, costi determinati in maniera forfetaria determinati sulla base dell'allegato 4 della Legge di stabilità 2015 (L. 190/2014). Pertanto non è prevista una specifica disciplina di deducibilità dei costi dato che non concorrono in maniera analitica ma solo forfetaria.