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Il trattamento fiscale dei rimborsi chilometrici ai dipendenti

Trattamento fiscale dei rimborsi chilometrici in capo all’azienda

La disciplina fiscale dei rimborsi chilometrici fissa come ammontare deducibile, in capo all’azienda, il costo di percorrenza per autoveicoli con potenza massima :
  • non superiore a 17 cavalli, se benzina,
  • non superiore a 20 cavalli se diesel.
L’eventuale eccedenza tra costi chilometrici effettivi e quelli deducibili è invece ripresa a tassazione.
Il rimborso chilometrico racchiude anche i costi diretti di utilizzo del mezzo, come ad esempio il carburante, mentre non include altre spese che quotidianamente sono sostenute durante le trasferte, come pedaggi autostradali e parcheggi, per le quali può essere comunque richiesto un rimborso separato.
Non è indispensabile che il dipendente abbia la proprietà del mezzo, essendo sufficiente la semplice disponibilità dello stesso, come nel caso del noleggio effettuato dal lavoratore a proprio nome.
L’importo dell’indennità, erogata dall’impresa, deve essere stabilito considerando questi elementi: la percorrenza, la tipologia di automezzo usato dal dipendente e il costo chilometrico ricostruito secondo il tipo di autovettura.


Aggiornata il: 02/11/2015