La disciplina fiscale dei rimborsi chilometrici fissa come ammontare deducibile, in capo all’azienda, il costo di percorrenza per autoveicoli con potenza massima :
- non superiore a 17 cavalli, se benzina,
- non superiore a 20 cavalli se diesel.
L’eventuale eccedenza tra costi chilometrici effettivi e quelli deducibili è invece ripresa a tassazione.
Il rimborso chilometrico racchiude anche i costi diretti di utilizzo del mezzo, come ad esempio il carburante, mentre non include altre spese che quotidianamente sono sostenute durante le trasferte, come pedaggi autostradali e parcheggi, per le quali può essere comunque richiesto un rimborso separato.
Non è indispensabile che il dipendente abbia la proprietà del mezzo, essendo sufficiente la semplice disponibilità dello stesso, come nel caso del noleggio effettuato dal lavoratore a proprio nome.
L’importo dell’indennità, erogata dall’impresa, deve essere stabilito considerando questi elementi: la percorrenza, la tipologia di automezzo usato dal dipendente e il costo chilometrico ricostruito secondo il tipo di autovettura.