Archivio per Categorie
Ultimi Speciali

Black List: Elenco dei Paesi a regime fiscale privilegiato c.d. Paradisi Fiscali

Il Decreto del 21 novembre 2001 che ha modificato la Black List

Articolo 1 - Stati a regime fiscale agevolato.
In vigore dal 4 agosto 2010

1. Ai fini dell'applicazione dell'art. 127-bis del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si considerano Stati e territori aventi un regime fiscale privilegiato:

Alderney (Isole del Canale), Andorra, Anguilla, Antille Olandesi, Aruba, Bahamas, Barbados, Barbuda, Belize, Bermuda, Brunei, Filippine, Gibilterra, Gibuti (ex Afar e Issas), Grenada, Guatemala, Guernsey (Isole del Canale), Herm (Isole del Canale), Hong Kong, Isola di Man, Isole Cayman, Isole Cook, Isole Marshall, Isole Turks e Caicos, Isole Vergini britanniche, Isole Vergini statunitensi, Jersey (Isole del Canale), Kiribati (ex Isole Gilbert), Libano, Liberia, Liechtenstein, Macao, Maldive, Malesia, Montserrat, Nauru, Niue, Nuova Caledonia, Oman, Polinesia francese, Saint Kitts e Nevis, Salomone, Samoa, Saint Lucia, Saint Vincent e Grenadine, Sant'Elena, Sark (Isole del Canale), Seychelles, Singapore, Tonga, Tuvalu (ex Isole Ellice), Vanuatu.

Articolo 2 - Altri stati a regime agevolato.
In vigore dal 14 gennaio 2003
1. Sono altresi' inclusi tra gli Stati e i territori di cui all'art. 1:
1) Bahrein, con esclusione delle societa' che svolgono attivita' di esplorazione, estrazione e raffinazione nel settore petrolifero;
2) Emirati Arabi Uniti, con esclusione delle societa' operanti nei settori petrolifero e petrolchimico assoggettate ad imposta;
3) (Numero abrogato);
4) Monaco, con esclusione delle societa' che realizzano almeno il 25% del fatturato fuori dal Principato.

Articolo 3 - Stati a regime fiscale agevolato con limiti soggettivi e oggettivi.
In vigore dal 23 dicembre 2014

1. Le disposizioni indicate nell'art. 1 si applicano ai seguenti Stati e territori limitatamente ai soggetti e alle attivita'
per ciascuno di essi indicate:

1) Angola, con riferimento alle societa' petrolifere che hanno ottenuto l'esenzione dall'Oil Income Tax, alle societa' che godono di esenzioni o riduzioni d'imposta in settori fondamentali dell'economia angolana e per gli investimenti previsti dal Foreign Investment Code;
2) Antigua, con riferimento alle international business companies, esercenti le loro attivita' al di fuori del territorio di Antigua, quali quelle di cui all'International Business Corporation Act, n. 28 del 1982 e successive modifiche e integrazioni, nonche' con riferimento alle societa' che producono prodotti autorizzati, quali quelli di cui alla locale legge n. 18 del 1975 e successive modifiche e integrazioni;
3) (numero eliminato dalla lista ai sensi dell'art. 2 decreto 27 luglio 2010);
4) Costarica, con riferimento alle societa' i cui proventi affluiscono da fonti estere, nonche' con riferimento alle societa' esercenti attivita' ad alta tecnologia;
5) Dominica, con riferimento alle international companies esercenti l'attivita' all'estero;
6) Ecuador, con riferimento alle societa' operanti nelle Free Trade Zones che beneficiano dell'esenzione dalle imposte sui redditi;
7) Giamaica, con riferimento alle societa' di produzione per l'esportazione che usufruiscono dei benefici fiscali dell'Export Industry Encourage Act e alle societa' localizzate nei territori individuati dal Jamaica Export Free Zone Act;
8) Kenia, con riferimento alle societa' insediate nelle Export Processing Zones;
9) (numero abrogato dall'art. 1 decreto 16 dicembre 2014);
10) (numero eliminato dalla lista ai sensi dell'art. 2 decreto 27 luglio 2010);
11) Mauritius, con riferimento alle societa' "certificate" che si occupano di servizi all'export, espansione industriale, gestione turistica, costruzioni industriali e cliniche e che sono soggette a Corporate Tax in misura ridotta, alle Off-shore Companies e alle International Companies;
12) Portorico, con riferimento alle societa' esercenti attivita' bancarie ed alle societa' previste dal Puerto Rico Tax Incentives Act del 1988 o dal Puerto Rico Tourist Development Act del 1993;
13) Panama, con riferimento alle societa' i cui proventi affluiscono da fonti estere, secondo la legislazione di Panama, alle societa' situate nella Colon Free Zone e alle societa' operanti nelle Export Processing Zones;
14) Svizzera, con riferimento alle societa' non soggette alle imposte cantonali e municipali, quali le societa' holding, ausiliarie e "di domicilio";
15) Uruguay, con riferimento alle societa' esercenti attivita' bancarie e alle holding che esercitano esclusivamente attivita' off-shore.
 
2. Le disposizioni del comma 1 si applicano, altresi', ai soggetti ed alle attivita' insediati negli Stati di cui al medesimo comma che usufruiscono di regimi fiscali agevolati sostanzialmente analoghi a quelli ivi indicati, in virtu' di accordi o provvedimenti dell'amministrazione finanziaria dei medesimi Stati.
Fonte: Agenzia delle Entrate


Aggiornata il: 17/09/2015