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Black List: Elenco dei Paesi a regime fiscale privilegiato c.d. Paradisi Fiscali

DM 23.1.2002 - Paesi nei confronti dei quali si applica il regime di indeducibilità dei costi


Art. 1 - Paradisi fiscali “assoluti”


Alderney (Isole del Canale)

Andorra

Anguilla

Antille Olandesi

Aruba

Bahamas

Barbados

Barbuda

Belize

Bermuda

Brunei

Cipro

Filippine

Gibilterra

Gibuti (ex Afar e Issas)

Grenada

Guatemala

Guernsey (Isole del Canale)

Herm (Isole del Canale)

Hong Kong

Isola di Man

Isole Cayman

Isole Cook

Isole Marshall

Isole Turks e Caicos

Isole Vergini britanniche

Isole Vergini statunitensi

Jersey (Isole del Canale)

Kiribati (ex Isole Gilbert)

Libano

Liberia

Liechtenstein

Macao

Maldive

Malesia

Montserrat

Nauru

Niue

Nuova Caledonia

Oman

Polinesia francese

Saint Kitts e Nevis

Salomone

Samoa

Saint Lucia

Saint Vincent e Grenadine

Sant’Elena

Sark (Isole del Canale)

Seychelles

Tonga

Tuvalu (ex Isole Ellice)

 Vanuatu.

Art. 2 - Paradisi fiscali “con esclusioni”


1) Bahrein, con esclusione delle società che svolgono attività di esplorazione, estrazione e raffinazione nel settore petrolifero;
2) Emirati Arabi Uniti, con esclusione delle società operanti nei settori petrolifero e petrolchimico assoggettate ad imposta;
4) Monaco, con esclusione delle società che realizzano almeno il 25% del fatturato fuori dal Principato;
4-bis) Singapore, con esclusione della Banca Centrale e degli organismi che gestiscono anche le riserve ufficiali dello Stato

Art. 3 - Regimi agevolati di Stati o territori a fiscalità non privilegiata
1) Angola, con riferimento alle società petrolifere che hanno ottenuto l’esenzione dall’Oil Income Tax, alle società che godono di esenzioni o riduzioni d’imposta in settori fondamentali dell’economia angolana e per gli investimenti previsti dal Foreign Investment Code;
2) Antigua, con riferimento alle International buniness companies, esercenti le loro attività al di fuori del territorio di Antigua, quali quelle di cui all’International Business Corporation Act, n. 28 del 1982 e successive modifiche e integrazioni, nonché con riferimento alle società che producono prodotti autorizzati, quali quelli di cui alla locale legge n. 18 del 1975, e successive modifiche e integrazioni;
4) Costarica, con riferimento alle società i cui proventi affluiscono da fonti estere, nonché con riferimento alle società esercenti attività ad alta tecnologia;
5) Dominica, con riferimento alle International companies esercenti l’attività all’estero;
6) Ecuador, con riferimento alle società operanti nelle Free Trade Zones che beneficiano dell’esenzione dalle imposte sui redditi;
7) Giamaica, con riferimento alle società di produzione per l’esportazione che usufruiscono dei benefìci fiscali dell’Export Industry Encourage Act e alle società localizzate nei territori individuati dal Jamaica Export Free Zone Act;
8) Kenia, con riferimento alle società insediate nelle Export Processing Zones;
10) Mauritius, con riferimento alle società «certificate» che si occupano di servizi all’export, espansione industriale, gestione turistica, costruzioni industriali e cliniche e che sono soggette a Corporate Tax in misura ridotta, alle Off-shore Companies e alle International Companies;
11) Panama, con riferimento alle società i cui proventi affluiscono da fonti estere, secondo la legislazione di Panama, alle società situate nella Colon Free Zone e alle società operanti nelle Export Processing Zone;
12) Portorico, con riferimento alle società esercenti attività bancarie ed alle società previste dal Puerto Rico Tax Incentives Act del 1988 o dal Puerto Rico Tourist Development Act del 1993;
13) Svizzera, con riferimento alle società non soggette alle imposte cantonali e municipali, quali le società holding, ausiliarie e «di domicilio»;
14) Uruguay, con riferimento alle società esercenti attività bancarie e alle holding che esercitano esclusivamente attività off-shore.

Fonte: Agenzia delle Entrate


Aggiornata il: 17/09/2015