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Risparmio energetico: la detrazione del 55% alla luce delle recenti novità

Gli interventi finalizzati al risparmio energetico

Il Decreto attuativo del 19 febbraio 2007, come modificato dal decreto 7 aprile 2008, ha individuato in maniera precisa gli interventi per i quali trova applicazione l’agevolazione fiscale.
Sono considerati interventi finalizzati al risparmio energetico quelli che prevedono:
  • la riqualificazione energetica di edifici già esistenti diretti alla riduzione del fabbisogno di energia primaria, quelli che permettono il raggiungimento di un indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale inferiore di almeno il 20 per cento, per un importo massimo detraibile di € 100.000; Rientrano, ad esempio, in questa tipologia di interventi, la sostituzione o l’installazione di impianti di climatizzazione invernale anche con generatori di calore non a condensazione, con pompe di calore, con scambiatori per teleriscaldamento, con caldaie a biomasse, gli impianti di cogenerazione, rigenerazione, gli impianti geotermici e gli interventi di coibentazione non aventi le caratteristiche previste per gli altri interventi agevolati.
  • gli interventi sull’involucro di edifici esistenti o parti di essi, considerando ad es. nuove finestre comprensive di infissi, miglioramento termico di componenti vetrati esistenti, per un importo massimo detraibile di € 60.000;
  • l’installazione di pannelli solari, bollitori, accessori e componenti elettrici ed elettronici utilizzati per la produzione di acqua calda ad uso domestico o industriale, e per la copertura del fabbisogno di acqua calda nelle piscine per un importo massimo detraibile di € 60.000;
  • la sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale esistenti, con impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione, per un importo massimo detraibile di € 30.000.
Condizione indispensabile per fruire della detrazione è che gli interventi siano eseguiti su unità immobiliari e su edifici (o su parti di edifici) residenziali esistenti, di qualunque categoria catastale, anche se rurali, compresi quelli strumentali (per l’attività d’impresa o professionale).


Aggiornata il: 08/09/2011