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Risparmio energetico: la detrazione del 55% alla luce delle recenti novità

Gli adempimenti richiesti e i documenti da presentare

Per fruire della detrazione del 55% occorre inviare, entro 90 giorni dalla data di fine dei lavori o del collaudo, all’ENEA telematicamente attraverso il sito www.acs.enea.it, ottenendo ricevuta informatica, i seguenti documenti:

  1. l’attestato di certificazione energetica o l’attestato di qualificazione energetica che comprende i dati relativi all’efficienza energetica propri dell’edificio (Allegato A del Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 19 febbraio 2007);
  2. la scheda informativa relativa agli interventi realizzati (Allegato E o F del Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 19 febbraio 2007).
Il contribuente, se non è titolare di reddito d’impresa, deve aver pagato le spese tramite bonifico bancario o postale da cui risultino:
- la causale del versamento;
- il codice fiscale del contribuente beneficiario della detrazione;
- il numero di partita IVA o il codice fiscale del soggetto in favore del quale il bonifico è effettuato;

Per i soggetti titolari di reddito d’impresa, non occorre che i pagamenti siano effettuati a mezzo bonifico bancario o postale, in quanto ai fini della detrazione del 55% assume rilievo il principio di competenza e non di cassa; in particolare, in base al principio di competenza, per i titolari di reddito d’impresa rileva:
  • per i beni mobili acquistati, il momento della consegna o spedizione, salvo che sia diversa e successiva la data in cui si verifica l'effetto traslativo;
  • per i servizi, il momento dell'ultimazione della prestazione.
Le società di capitali detraggono il valore direttamente dalle imposte dell'esercizio e devono avere acquisito:
  • la fattura in cui sia indicato il costo della manodopera utilizzata (l’obbligo di indicare in fattura il costo della manodopera è stato soppresso dal decreto legge n. 70 del 13 maggio 2011, come previsto per la detrazione sulle ristrutturazioni edilizie);
  • l’asseverazione redatta da un tecnico abilitato (ingegnere, architetto, geometra, perito industriale, dottore agronomo, dottore forestale o perito agrario) che attesti la rispondenza degli interventi effettuati ai requisiti tecnici richiesti;
  • l’attestato di certificazione energetica prodotto, al termine dei lavori, dal tecnico abilitato, oppure un attestato di qualificazione energetica predisposto secondo lo schema riportato in allegato al decreto del 19 febbraio 2007 del Ministro dell’Economia e delle Finanze;
  • la scheda informativa sugli interventi realizzati, redatta da un tecnico abilitato, relativa agli interventi realizzati e contenente:

           - i dati identificativi del soggetto che ha sostenuto le spese;
           - i dati identificativi dell’immobile;
           - il tipo di intervento;
           - il risparmio annuo di energia previsto;
           - il costo dell’intervento al netto delle spese professionali;
           - il costo delle spese professionali;
           - l’importo utilizzato per il calcolo della detrazione.

In caso di omesso o tardivo invio di tale comunicazione, il contribuente non decade dall’agevolazione, considerato che nulla è previsto in merito dal D.L. n. 185/2008 che ha introdotto il suddetto obbligo. L'Agenzia delle Entrate, tuttavia, ha ritenuto applicabile, in tale ipotesi, la sanzione prevista per l’omesso o irregolare invio di una comunicazione prevista dalle norme tributarie e cioè una sanzione che va da € 258 a € 2.065.


Aggiornata il: 08/09/2011