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Risparmio energetico: la detrazione del 55% alla luce delle recenti novità

Gli adempimenti per i lavori che proseguono oltre l’anno

Secondo il chiarimento fornito dalla Circolare n. 21/E/2010, riguardante le spese sostenute a partire dal 2009 e non terminate entro lo stesso periodo d’imposta nel quale sono iniziate,  era necessario, inviare  telematicamente un’apposita comunicazione all’Agenzia delle Entrate entro il 31.03.2010 (ovvero entro 90 giorni dal termine del periodo d’imposta, per i soggetti con esercizio non coincidente con l’anno solare), consentendo di poter beneficiare dell’agevolazione del 55% per le spese sostenute nel periodo d’imposta 2009 all’interno di UNICO 2010 (da presentare quest’anno).
Tale comunicazione è finalizzata ad informare l’Agenzia delle Entrate delle spese sostenute “nei periodi d’imposta precedenti a quello in cui i lavori sono terminati”, in modo da permettere il monitoraggio della spesa a carico del bilancio statale per ciascun esercizio finanziario relativa alla detrazione del 55%.

 Per fruire dell’agevolazione fiscale è necessario conservare ed esibire, in caso di richiesta dell’Amministrazione finanziaria:

  • l’asseverazione, che comprende i dati relativi all’efficienza energetica propri dell’edificio, prodotta successivamente all’esecuzione degli interventi;
  • la ricevuta dell’invio della documentazione all’ENEA;
  • le fatture o le ricevute fiscali relative alle spese effettuate;
  • le ricevute del bonifico attestante il pagamento.
Se gli interventi riguardino parti comuni di edifici deve essere acquisita e conservata copia della delibera assembleare e della tabella millesimale di ripartizione delle spese.


Aggiornata il: 08/09/2011