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Risparmio energetico: la detrazione del 55% alla luce delle recenti novità

Cosa succede se ci sono errori ed omissioni nella scheda informativa

La scheda informativa deve essere inviata all’ENEA entro 90 giorni dalla fine dei lavori. Nel caso di errori od omissioni presenti nella scheda informativa già inviata, l’Agenzia delle Entrate ritiene che il contribuente possa correggere il contenuto della scheda informativa anche oltre il termine di 90 giorni dalla fine dei lavori previsto per l’invio.
La correzione potrà avvenire inviando telematicamente una nuova comunicazione, che annulla e sostituisce quella precedentemente trasmessa. Il nuovo invio deve, però, essere effettuato entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi nella quale la spesa può essere portata in detrazione; ciò, infatti, consentirà di calcolare la detrazione sulle spese effettivamente sostenute nell’anno al quale la dichiarazione si riferisce.
Se, successivamente all’invio della scheda informativa, ma prima della presentazione della dichiarazione dei redditi, si usufruisce di sconti o abbuoni, la detrazione compete solamente in relazione alle spese effettivamente rimaste a carico, cioè al netto dello sconto o dell’abbuono.

Se si usufruisce di sconti e abbuoni dopo aver già usufruito della detrazione in dichiarazione dei redditi, tali somme devono essere assoggettate a tassazione separata.
Non è necessario procedere alla rettifica della scheda informativa nel caso in cui:
  • sia stato indicato un nominativo diverso da quello dell’intestatario del bonifico o della fattura;
  • non sia stato indicato che possono aver diritto alla detrazione più contribuenti.


Aggiornata il: 08/09/2011