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Finanziaria 2011 pubblicata in GU e alcune delle novità in ambito fiscale

Prorogata la detrazione 55% con il limite di 10 rate e le possibili scelte del contribuente – comma 48

Attesissima da tutti i contribuenti che stavano decidendo di avviare gli interventi per il risparmio energetico, la proroga della detrazione del 55% sugli interventi di riqualificazione energetica è stata confermata fino al 31.12.2011, pur se con una modifica: il bonus fiscale, infatti, sarà ripartito in 10 rate annuali di pari importo anziché in 5, come previsto precedentemente.

Resta confermato la semplificazione burocratica che prevede che non sia necessario l’attestato di certificazione/qualificazione energetica per gli interventi finalizzati alla sostituzione di finestre comprensive di infissi in singole unità immobiliari e in caso di installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda.

Mentre rimane necessario l’invio all’Agenzia delle Entrate dell’apposita comunicazione attestante il proseguimento dei lavori nel periodo d’imposta successivo.

Se i pagamenti per lavori di riqualificazione energetica non terminati nel 2010 sono avvenuti entro il 31.12.2010, le persone fisiche e i professionisti possono usufruire della detrazione del 55% in Unico 2011 (periodo d’imposta 2010) godendo della ripartizione in 5 rate, se attestano che i lavori non sono stati ultimati entro il 2010.
Invece, coloro che non avendo capienza d’imposta nel Mod. Unico 2011, rischiano di non beneficiare della detrazione, possono decidere di rinviare all’anno della fine lavori l’inizio della detrazione del 55% dei pagamenti effettuati nel 2010, applicando la rateazione decennale anziché quinquennale.

Esempio
Il sig. Rossi ha effettuato lavori di risparmio energetico nell’anno 2010, che proseguiranno durante i primi mesi del 2011, ed ha provveduto a saldare le fatture il 27.12.2010 per un importo complessivo di Euro 15.000.

Egli potrà:
  • portare in detrazione l’importo in sede di compilazione del Mod. Unico 2011 (periodo d’imposta 2010) usufruendo di uno sconto di € 1.650 (riportabile in 5 anni). A tal fine il sig. Rossi dovrà predisporre l’apposita attestazione, in cui afferma che i lavori di riqualificazione energetica non sono stati ultimati nel 2010, ed inviare la comunicazione alle Entrate entro il 31.03.2011 con i dati dei bonifici sostenuti nel 2010;
  • attendere la fine dei lavori e portare in detrazione l’importo in sede di compilazione del Mod. Unico 2012 (periodo d’imposta 2011) usufruendo di uno sconto di € 825 (riportabile in 10 anni). In questo caso non sarà necessario né predisporre l’attestazione né inviare la comunicazione alle Entrate. Resta fermo l’obbligo di invio all’Enea della comunicazione di fine lavori, entro 90 giorni dal termine degli stessi.
Come noto, la detrazione relativa alle spese sul risparmio energetico prevede oltre all’obbligo di effettuare il bonifico (per le persone fisiche e i lavoratori autonomi) anche quello inviare l’apposita comunicazione all’Enea entro 90 giorni dalla fine dei lavori.
Nel caso in cui manchi la comunicazione, il pagamento è ininfluente al fine della detrazione in esame. Pertanto, se la fine dei lavori non è ancora avvenuta, la detrazione non inizierà nell’anno in cui è avvenuto il pagamento, ma sarà posticipata a quello in cui avviene la conclusione dell’opera.

Tuttavia, è consentito al contribuente di usufruire della detrazione nel periodo d’imposta in cui la spesa è sostenuta, a condizione che attesti che i lavori non sono ultimati. Si tratta di una possibilità, non di un obbligo, costituendo così un’eccezione alla regola generale secondo la quale bisognerebbe attendere la fine dei lavori e la comunicazione all’Enea.


Aggiornata il: 11/01/2011