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Vidimazione dei Libri sociali: entro il 16 marzo il versamento della tassa annuale

Soggetti obbligati e soggetti esonerati

Sono tenute all’obbligo di versamento della tassa in esame esclusivamente le società di capitali (Spa, Srl e Sapa), incluse, come chiarito dalla Circolare n. 108/E/1996:
  • le società in liquidazione ordinaria;
  • le società sottoposte a procedure concorsuali diverse dal fallimento (concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, ecc.), sempre che sussista ancora l’obbligo della tenuta dei libri da vidimare.
Nell’ipotesi in cui una società, a seguito del versamento della tassa annuale, decida di trasferire la propria sede sociale nella circoscrizione territoriale di competenza di un altro ufficio dell’Agenzia delle Entrate, non è necessario che essa provveda ad una nuova vidimazione dei libri sociali; pertanto, non dovrà versare una seconda volta la tassa annuale in esame.

Soggetti esonerati

Non sono tenuti al versamento della tassa annuale per la vidimazione dei libri sociali i seguenti soggetti:
  • le società di capitali già dichiarate fallite;
  • i consorzi che non hanno assunto la forma di società consortili;
  • le società cooperative e le società di mutua assicurazione.


Aggiornata il: 14/03/2011