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Gli acconti IRPEF e IRES

Soggetti tenuti al versamento dell’acconto IRPEF ed IRES

Sono tenuti al versamento dell’acconto IRPEF le persone fisiche che relativamente al periodo d’imposta 2010 risultano a debito per un importo superiore ad euro 51,65 mentre sono tenuti al versamento dell’acconto IRES le società e gli enti di cui al primo comma dell’articolo 73 del TUIR che relativamente al periodo d’imposta 2010 risultano a debito per un importo superiore ad euro 20,66.
A seguito delle modifiche introdotte dalla Finanziaria 2005 (legge 311/2004) l’acconto d’imposta è dovuto nelle seguenti misure:
• acconto IRPEF: 99% dell’imposta dovuta per il 2010;
• acconto IRES: 100% dell’imposta dovuta per il 2010.
Si precisa che per le società di persone, così come per le società a responsabilità limitata che hanno optato per il regime di trasparenza, l’imposta dovuta, e quindi anche il relativo acconto, è determinata in capo a ciascun socio sommando le diverse categorie di redditi percepiti nel periodo d’imposta interessato.
Si fa inoltre notare come, considerato che gli importi indicati in dichiarazione dei redditi vengono espressi all’unità di euro, gli importi al di sotto del quale i contribuenti non sono tenuti al versamento dell’acconto IRPEF ed IRES sono rispettivamente 51 euro e 20 euro.


Aggiornata il: 24/05/2011