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Lettera Befera – Le nuove regole dell'accertamento sintetico

CIRCOLARE 4/2011 - 5. Aggiornamento dell’accertamento sintetico (articolo 22)

L’articolo 22 del decreto riscrive l’articolo 38 - commi quarto, quinto, sesto,
settimo e ottavo - del d.P.R. n. 600 del 1973 che disciplina le modalità con cui
l’Amministrazione finanziaria procede alla determinazione sintetica del reddito in
base ad elementi e circostanze di fatto presuntivi di una capacità reddituale netta
superiore a quella effettivamente dichiarata (cd. redditometro).
Tali modifiche tengono conto del dichiarato obiettivo di adeguare
l’accertamento basato sulla capacità di spesa del contribuente al nuovo contesto
socio-economico, rendendolo più efficiente e dotandolo, nel contempo, di maggiori
garanzie per il contribuente stesso.
Le modifiche in parola innovano profondamente l’istituto dell’accertamento
sintetico, quale importante strumento di contrasto alla evasione dell’imposta sul
reddito delle persone fisiche, con la conseguenza che la lista degli elementi
indicativi di capacità contributiva messi a base della determinazione sintetica del
reddito complessivo deve essere adeguata ai nuovi consumi e alle nuove abitudini
economiche dei contribuenti.
Si riportano, qui di seguito, le novità introdotte dalla riforma al citato articolo
38:
• la determinazione sintetica del reddito avviene mediante la presunzione che le
spese sostenute dal contribuente nel periodo d’imposta siano state finanziate
con redditi posseduti nel periodo medesimo, ferma restando la possibilità, per il
contribuente, di provare che le spese sono state effettuate con altri mezzi (ad
esempio, con redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o,
comunque, legalmente esclusi dalla formazione della base imponibile) (quarto
comma);
• a tale presunzione si affianca l’accertamento “da redditometro”, ossia quello
basato sul contenuto induttivo di elementi indicativi di capacità contributiva
individuati con decreto ministeriale di prossima pubblicazione attraverso
l’analisi di campioni significativi di contribuenti, differenziati in funzione del
nucleo familiare e dell’area territoriale di appartenenza. Anche in questa ipotesi
resta ferma, a favore del contribuente, la possibilità di prova contraria (quinto
comma);
nell’accertamento di cui ai precedenti commi, la determinazione sintetica del
reddito complessivo è ammessa a condizione che il reddito complessivo
accertabile ecceda di almeno un quinto quello dichiarato (cd. clausola di
garanzia che, prima della riforma, era pari ad un quarto) (sesto comma);
• in linea con le disposizioni contenute nella legge 27 luglio 2000, n. 212
(Statuto dei diritti del contribuente), l’ufficio finanziario che procede
all’accertamento sintetico del reddito complessivo ha l’obbligo di invitare il
contribuente a comparire - di persona o a mezzo di rappresentante - per fornire
eventuali elementi di prova a proprio favore, e solo successivamente, di avviare
il procedimento di accertamento con adesione (settimo comma);
dal reddito complessivo determinato sinteticamente sono deducibili i soli oneri
previsti dall’articolo 10 del T.U.I.R., ferma restando la spettanza delle
detrazioni d’imposta relative ad oneri per i quali le stesse competono (ottavo
comma).
Per effetto delle modifiche recate dall’articolo 22, è venuta meno la
previsione secondo cui per poter procedere con l’accertamento sintetico era
necessario che il superamento della soglia si verificasse per due o più periodi
d’imposta, anche non consecutivi. Ne consegue che il nuovo accertamento sintetico
può essere applicato in relazione a ciascuna annualità per la quale il reddito
dichiarato non risulti in linea con quello presunto.
Si precisa, tuttavia, che le nuove disposizioni in commento hanno effetto per
gli accertamenti relativi ai redditi per i quali il termine di dichiarazione non era
ancora scaduto alla data di entrata in vigore del decreto.



Aggiornata il: 10/06/2011