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Deposito delle scritture presso terzi: la variazione รจ a cura del contribuente

La variazione dati relativa al luogo di conservazione delle scritture contabili

Cambiare il luogo di conservazione delle scritture contabili implica per il contribuente l’obbligo di comunicare tale variazione all’Agenzia delle Entrate entro 30 giorni dalla modifica (art. 35 del D.p.r. 633/1972).
La comunicazione va fatta su apposito modello e presentata, a seconda dei casi:
• all’Agenzia delle Entrate, utilizzando il modello AA7/10 (se soggetto diverso da persona fisica) o AA9/2010 (se persona fisica);
• al Registro Imprese, attraverso la “Comunicazione Unica” se si tratta di un soggetto tenuto all’iscrizione al Registro Imprese o al Rea.
Spesso accade che le scritture siano conservate presso un soggetto terzo, chiamato depositario, in questo caso il contribuente deve disporre di un’attestazione dalla quale risulti la designazione del terzo depositario delle scritture contabili (ciò ai fini di una possibile verifica fiscale, art. 52 del D.p.r. 633/1972).


Aggiornata il: 15/06/2011