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Deposito delle scritture presso terzi: la variazione รจ a cura del contribuente

I chiarimenti della Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate 67/E del 14.06.2011

Quali sono gli obblighi del contribuente e del depositario, nel caso in cui venga modificato il luogo di conservazione dei libri contabili?
A questa domanda risponde l’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione 65/E del 14.06.2011.
Secondo l’Agenzia delle Entrate, in caso di variazione del luogo di tenuta delle scritture contabili, solo il contribuente è tenuto a comunicare tale modifica, mentre nessun obbligo sussiste per il depositario uscente che abbia consegnato le scritture contabili. Quest’ultimo potrà svolgere la funzione di delegato o di intermediario per la trasmissione della comunicazione stessa.
Vista l’importanza dell’adempimento, soprattutto ai fini di eventuali accessi o ispezioni, se il depositario non riceve conferma della presentazione della comunicazione, può comunicare all’Agenzia delle Entrate la risoluzione del rapporto di deposito, allegando una copia del verbale di consegna delle scritture. Stessa possibilità è concessa al depositario uscente a cui sia stata impedita la restituzione delle scritture, purché ne indichi la motivazione.
Se il contribuente non provvede a tale adempimento, l’Agenzia provvederà ad assumere le informazioni sulla tenuta e conservazione delle scritture contabili per l’aggiornamento dell’Anagrafe Tributaria e adotterà i provvedimenti conseguenti all’omessa dichiarazione.


Aggiornata il: 15/06/2011