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Bonus per gli autotrasportatori, confermate le misure agevolative dello scorso anno

Comunicato stampa del 21.06.2011

L’Agenzia delle Entrate, con il Comunicato stampa del 21.06.2011, conferma anche per il periodo d’imposta 2010 le stesse misure delle deduzioni per le imprese di autotrasporto di merci in conto terzi previste per il 2009. In particolare:
  •  per i trasporti effettuati personalmente dall’imprenditore oltre il comune in cui ha sede l’impresa è prevista una deduzione forfetaria di spese non documentate per il periodo d’imposta 2010, nelle seguenti misure:
    •  € 56,00 per i trasporti all’interno della regione e delle regioni confinanti;
    •  € 92,00 per i trasporti effettuati oltre tale ambito;
  • per i trasporti effettuati personalmente dall’imprenditore all’interno del comune in cui ha sede l’impresa è poi prevista una deduzione forfetaria per un importo pari al 35% di quello spettante per i medesimi trasporti nell’ambito della regione o delle regioni confinanti.
Oltre alle deduzioni sopra esaminate, è stata confermata per quest’anno l’agevolazione prevista dal D.L. n. 112/2008 sia per le imprese di autotrasporti in conto proprio che per quelle di autotrasporti in conto terzi. In particolare, tale agevolazione consente di portare in compensazione nel modello F24 una quota parte delle somme versate per ciascun veicolo utilizzato nell’attività d’impresa a titolo di contributo al Servizio Sanitario Nazionale (SSN) sui premi di assicurazione per la responsabilità civile (RC auto). L’agevolazione spetta relativamente ai veicoli a motore adibiti a trasporto merci di massa complessiva a pieno carico non inferiore a 11,5 tonnellate, ed è concessa fino ad un importo massimo di € 300 per veicolo. L’agevolazione può essere fruita nel 2011 relativamente ai contributi SSN versati nel 2010.


Aggiornata il: 23/06/2011