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Contabilità semplificata ampliata dal Decreto Sviluppo 2011

Tenuta della contabilità semplificata

In base all’art. 18 del DPR n. 600/73 è prevista la possibilità da parte delle:

  • imprese individuali;
  • snc, sas e soggetti equiparati ai sensi dell’art. 5 del TUIR;
  • enti non commerciali (residenti e non) esercenti un’attività commerciale in via non prevalente,

di adottare “naturalmente” il regime di contabilità semplificata qualora i ricavi conseguiti in un anno intero non siano superiori a:

  • € 309.874,14, per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi;
  • € 516.456,90, per le imprese aventi per oggetto altre attività.


In tale ipotesi, il regime “semplificato” è applicabile dall’anno successivo.
Per effetto delle modifiche introdotte dall’art. 7 comma 2 lett. m) del D.L. n. 70/2011, convertito dalla L. n. 106/2011, la tenuta della contabilità semplificata è ora consentita qualora nell’anno precedente non sia stato superato il seguente nuovo limite di ricavi:

  • € 400.000, per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi;
  • € 700.000, per le imprese aventi per oggetto altre attività.

 Si evidenzia, inoltre, che:

  • i ricavi vanno individuati in base al principio di competenza. Sotto questo profilo va però segnalata l’eccezione operata dall’art. 7, comma 2, lett. s) del D.L. n. 70/2011 che ha previsto che i costi relativi a contratti da cui maturano corrispettivi periodici, di competenza di due peridi d’imposta, sono deducibili nell’esercizio in cui il contribuente riceve il documento. Questa deroga al principio di competenza di applica solo nel caso in cui il costo (senza tenere conto dell’Iva) sia inferiore a € 1.000;
  • in caso di inizio attività, è necessario ragguagliare ad anno i ricavi presunti.

Si rammenta infine, che la modifica in esame non interessa i lavoratori autonomi per i quali il regime di contabilità semplificata è applicabile a prescindere dall'ammontare dei compensi conseguiti nell'anno precedente.



Aggiornata il: 26/07/2011