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La Manovra Correttiva e le novità introdotte per gli Studi di settore

Congruità ed accertamento

Con la manovra in esame il legislatore interviene anche sulla cd “franchigia di accertamento” in caso di congruità degli studi di settore.

In particolare, sono immuni dall’ accertamento analitico-presuntivo di cui all’ art. 39 co.1 lett. d) secondo periodo del Dpr 600/73 i contribuenti che risultano congrui allo studio di settore anche a seguito di “adeguamento” in dichiarazione qualora “l’ammontare delle attività non dichiarate con un massimo di €. 50.000 sia pari od inferiore al 40% dei ricavi o compensi dichiarati.”
In tal modo il contribuente allineato alle risultanze degli studi di settore ed ai limiti su indicati non potrà essere oggetto di accertamento basato su presunzioni gravi, precise e concordanti. Qualora la verifica riscontri maggiori imponibili omessi superiori ai limiti indicati, è possibile un accertamento in riferimento all'intero maggior importo di ricavi/compensi.

Novità dalla manovra di ferragosto (art. 2 comma 35):

Come noto l’art. 10 comma 4-bis della Legge n. 146/98 stabilisce l’impossibilità per l’amministrazione finanziaria di effettuare accertamenti basati su presunzioni semplici nei confronti dei soggetti congrui che, anche in seguito ad adeguamento, abbiano compilato correttamente i dati del modello studi.
Il contribuente, in particolare, beneficia di tale premialità qualora l’ammontare delle attività non dichiarate con un massimo di €. 50.000 sia pari od inferiore al 40% dei ricavi o compensi dichiarati.
Con Il Decreto in esame il legislatore aggiunge una ulteriore condizione per beneficiare della preclusione dall’accertamento, ovvero che il contribuente risulti congruo anche nel periodo d’imposta precedente a quello interessato.
Pertanto la congruità, per entrambi gli anni interessati, è determinata dagli indicatori (congruità/ normalità economica) al netto dei correttivi anticrisi.


Aggiornata il: 07/09/2011