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Il reddito agrario e il nuovo elenco delle attività agricole connesse

Definizione di “reddito agrario” e di “attività agricola”

Il reddito agrario esprime la redditività media derivante dall’esercizio di attività agricole nei limiti della potenzialità del terreno. Esso è determinato con il criterio catastale, cioè mediante l’applicazione di tariffe d’estimo stabilite dalla legge catastale per ciascuna coltivazione e deve essere rapportato al capitale d’esercizio e al lavoro di organizzazione della produzione, impiegati dal soggetto che esercita l’attività agricola.
Ai fini fiscali, la qualificazione del reddito agrario dipende esclusivamente dall’attività svolta. A tal fine, ai sensi dell’art. 32, comma 2 del TUIR e dell’art. 2135, comma 3 del c.c., per “attività agricole” si intendono:

  • le attività dirette alla coltivazione del terreno e alla silvicoltura;
  • l'allevamento di animali con mangimi ottenibili per almeno 1/4 dal terreno e le attività dirette alla produzione di vegetali tramite l'utilizzo di strutture fisse o mobili, anche provvisorie, se la superficie adibita alla produzione non eccede il doppio di quella del terreno su cui la produzione insiste;
  • le attività agricole “connesse”, cioè quelle esercitate dall’imprenditore agricolo dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione di prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali. Tali prodotti sono individuati ogni due anni con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze su proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali.


Aggiornata il: 09/09/2011