I commi da 36-terdecies a 36-duodevicies dell’art. 2 della L. n. 148/2011, di conversione del D.L. n. 138/2011, mirano a contrastare il fenomeno della concessione in uso dei beni dell’impresa a soci o familiari dell’imprenditore, senza corrispettivo o per un corrispettivo annuo inferiore al valore di mercato. A tal fine, con decorrenza dal 2012, viene previsto che:
- in capo al concedente (società/ditta individuale), i costi relativi ai beni dell'impresa concessi in godimento all’utilizzatore (socio/familiare) sono indeducibili dal reddito d’impresa, se il corrispettivo annuo risulta inferiore al valore di mercato del diritto di godimento di detti beni;
- in capo all’utilizzatore persona fisica (socio/familiare), va tassata la differenza tra il valore di mercato e il corrispettivo annuo per la concessione in godimento di beni dell'impresa a tale soggetto, come reddito diverso ai sensi della nuova lett. h-ter) del comma 1, dell'art. 67 del TUIR.