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Beni concessi in uso a soci o familiari dell’imprenditore: una novità della Manovra di Ferragosto 2011

La comunicazione all’Agenzia delle Entrate e i controlli dell’Agenzia

Per facilitare l’attività di controllo scatta anche l’obbligo di comunicare all'Agenzia delle Entrate, da parte dell'impresa concedente ovvero del socio o del familiare i dati relativi ai beni concessi in godimento. Con un Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto saranno individuati le modalità e i termini per l’effettuazione della predetta comunicazione.
Se la comunicazione all’Agenzia delle Entrate non viene effettuata, o viene effettuata con la trasmissione di dati incompleti o non veritieri, si applicherà, in solido tra le parti, una sanzione amministrativa pari al 30% della differenza tra il valore di mercato ed il corrispettivo annuo per la concessione in godimento. Se, invece, la società concedente riprende a tassazione i costi relativi al bene concesso in godimento e il soggetto utilizzatore assoggetta ad imposizione la differenza tra il valore di mercato del diritto di godimento e il corrispettivo annuo pattuito, la sanzione applicabile per l’omessa comunicazione o la trasmissione di dati non veritieri o incompleti, è quella prevista dall’art. 11, comma a) del D.lgs. n. 471/1997 (sanzione da 258 € a 2.065 €).
L’Agenzia delle Entrate, dal canto suo, procederà a controllare sistematicamente la posizione delle persone fisiche che hanno utilizzato i beni concessi in godimento.
Ai fini della determinazione sintetica del reddito dei soggetti utilizzatori l’Agenzia delle Entrate terrà conto di qualsiasi forma di finanziamento o di capitalizzazione effettuata dagli stessi nei confronti della società.


Aggiornata il: 10/10/2011