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L’F24 soppianta l’F23 e conquista tutte le imposte

L’F24 di ieri e di oggi

Ricordiamo che fino a questo momento il Modello F24 veniva utilizzato per versare: le imposte sui redditi e le ritenute alla fonte, l’Iva, le imposte sostitutive, l’Irap, le addizionali regionale e comunale all’Irpef, i contributi Inps e i premi Inail, i diritti camerali, gli interessi in caso di pagamento rateale, le sanzioni tributarie, l’Ici e gli altri tributi locali (se sussiste la convenzione tra il Comune e l’Agenzia delle Entrate).
Con questa nuova disposizione, invece, potranno essere pagate con F24 anche:

  • le imposte di successione e donazione;
  • l’imposta di registro;
  • le imposte ipotecaria e catastale;
  • le tasse ipotecarie;
  • l’imposta di bollo (tranne il caso sotto esposto);
  • l’imposta sostitutiva dei finanziamenti a medio e lungo termine;
  • i tributi speciali;
  •  i relativi interessi, sanzioni compresi gli oneri e le sanzioni dovuti per l’inosservanza della normativa catastale.

Restano valide le modalità di pagamento dell’imposta di bollo (disciplinate dall’art. 3 comma 1 del D.p.r. 642/1972), che prevedono:

  • il versamento dell’imposta ad un intermediario convenzionato con l’Agenzia delle Entrate e il rilascio, da parte di quest’ultimo, di un apposito contrassegno telematico;
  • il versamento dell’imposta in modo virtuale all’ufficio dell’Agenzia delle Entrate o ad altri Uffici autorizzati o attraverso il versamento nel conto corrente postale.


Aggiornata il: 21/11/2011