Il Testo Unico sull’apprendistato approvato con il D. Lgs. n. 167 del 14.09.2011 ha riconosciuto sostanziali agevolazioni contributive per i datori di lavoro che assumono apprendisti e la Legge di Stabilità 2012 ha reso ancora più vantaggiosa l’assunzione di giovani con contratto di apprendistato da parte delle imprese con al massimo 9 lavoratori dipendenti.
Fino al 2011, il contratto di apprendistato prevedeva:
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per le imprese con almeno 10 dipendenti, un’aliquota contributiva agevolata pari al 10% della retribuzione imponibile ai fini contributivi;
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per le imprese con al massimo 9 dipendenti:
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un’aliquota contributiva pari all’1,5% per i periodi contributivi maturati nel 1° anno di contratto di apprendistato;
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un’aliquota contributiva pari al 3% per i periodi contributivi maturati nel 2° anno di contratto di apprendistato;
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un’aliquota contributiva pari al 10% per i periodi contributivi maturati successivamente al 2° anno di contratto di apprendistato.
L’aliquota contributiva in capo all’apprendista è, invece, sempre pari al 5,84%.
La Legge di Stabilità 2012, con l’intento di promuovere l’occupazione giovanile, ha ora stabilito che i datori di lavoro con al massimo 9 dipendenti e che decidono di assumere apprendisti dal 1° gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2016 godranno di uno sgravio contributivo totale (100%) per i periodi contributivi maturati nei primi 3 anni di contratto (periodo che coincide generalmente con la durata massima del contratto di apprendistato stesso).
Per i periodi contributivi maturati successivamente al 3° anno di contratto di apprendistato, si passa poi all’aliquota contributiva ordinaria prevista per l’apprendistato pari al 10% (comunque molto conveniente).
Si precisa che, ai fini del calcolo del numero dei dipendenti, rilevano i lavoratori in possesso di qualunque qualifica, inclusi:
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dirigenti e lavoratori a domicilio;
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lavoratori part-time e intermittenti in proporzione alle ore di lavoro effettivo;
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lavoratori a termine, in proporzione alla durata del contratto.
Non rilevano ai fini di detto computo, invece:
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gli altri apprendisti;
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i lavoratori assunti con contratto d’inserimento;
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i lavoratori somministrati;
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i lavoratori assenti, se in loro sostituzione è stato assunto un altro lavoratore che rientra nel computo dell’organico aziendale.
La stessa Legge di Stabilità ha poi previsto che dal 2012 il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali stanzierà annualmente, con proprio decreto, risorse fino a 200 milioni di euro per le attività di formazione nell’esercizio dell’apprendistato, di cui il 50% destinato ai contratti di apprendistato professionalizzante.
Il contratto di apprendistato , al di la di questi sgravi temporanei, comporta comunque vantaggi sia per il datore di lavoro, che per l’apprendista. Ricordiamoli in breve.