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Premi di produttività detassati anche nel 2012

L’agevolazione negli anni precedenti

In attesa del suddetto Decreto di attuazione, si ricorda che, negli anni precedenti, le condizioni richieste per fruire dell’agevolazione in esame erano le seguenti:

  • periodo dal 1° luglio 2008 al 31 dicembre 2008:
    • somme erogate per lavoro straordinario, lavoro supplementare o in base a clausole elastiche, incrementi di produttività, innovazione ed efficienza organizzativa;
    • limite massimo di reddito dell’anno precedente (2007) oltre il quale non si poteva fruire dell’agevolazione per il 2008: € 30.000;
    • importo massimo assoggettabile all’imposta sostitutiva: € 3.000 al lordo delle somme assoggettate ad imposta sostitutiva ed al netto delle trattenute previdenziali obbligatorie;
  •  anno 2009:
    • solo somme erogate per incrementi di produttività, innovazione ed efficienza organizzativa;
    • limite massimo di reddito dell’anno precedente (2008) oltre il quale non si poteva fruire dell’agevolazione per il 2009: € 35.000;
    • importo massimo assoggettabile all’imposta sostitutiva: € 6.000 al lordo delle somme assoggettate ad imposta sostitutiva ed al netto delle trattenute previdenziali obbligatorie;
  • anno 2010:
    • solo somme erogate per incrementi di produttività, innovazione ed efficienza organizzativa;
    • limite massimo di reddito dell’anno precedente (2009) oltre il quale non si poteva fruire dell’agevolazione per il 2010: € 35.000;
    • importo massimo assoggettabile all’imposta sostitutiva: € 6.000 al lordo delle somme assoggettate ad imposta sostitutiva ed al netto delle trattenute previdenziali obbligatorie;
  • anno 2011:
    • solo somme erogate per incrementi di produttività, innovazione ed efficienza organizzativa;
    • limite massimo di reddito dell’anno precedente (2010) oltre il quale non si poteva fruire dell’agevolazione per il 2011: € 40.000;
    • importo massimo assoggettabile all’imposta sostitutiva: € 6.000 al lordo delle somme assoggettate ad imposta sostitutiva ed al netto delle trattenute previdenziali obbligatorie.


Aggiornata il: 22/11/2011