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Srl: interpretazione su trasferimento quote e nuovo schema di bilancio semplificato

La norma interpretativa sul trasferimento di quote di Srl

In base a quanto era stato disposto dal D.L. n. 112/2008 (art. 36, comma 1-bis), dal 2008 il trasferimento di quote di Srl può avvenire con atto sottoscritto con firma digitale dei contraenti, nel rispetto della normativa inerente la sottoscrizione dei documenti informatici. L’atto di trasferimento deve essere depositato entro 30 giorni presso l'Ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale, a cura di un intermediario abilitato iscritto nell’Albo dei dottori commercialisti o dei ragionieri e periti commerciali, munito della firma digitale e allo scopo incaricato dai legali rappresentanti della società.

Ora, la Legge di Stabilità 2012 (Legge n. 183/2011, art. 14, comma 8) fornisce una norma di natura interpretativa della disposizione di cui al D.L. n. 112/2008, stabilendo che il trasferimento di quote di Srl mediante sottoscrizione con firma digitale deve essere inteso come una modalità di trasferimento di quote sociali alternativa a quella che prevede la sottoscrizione autenticata dal notaio (art. 2470, secondo comma, del codice civile).
Il concetto era stato già espresso dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare n. 58/E/2008 ed è stato ora formalizzato all’interno di una norma di natura interpretativa.

Si ricorda che gli atti di trasferimento di quote di Srl sottoscritti con firma digitale hanno lo stesso regime fiscale di tassazione degli atti di trasferimento con sottoscrizione autentica (art. 36, comma 1 bis, ultimo periodo, D.L. n. 112/2008).



Aggiornata il: 23/11/2011