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PEC: niente sanzioni se comunicata entro la fine dell'anno

La scadenza del 29 novembre 2011

Il D.L. n. 185/2008 (art. 16, comma 6) ha stabilito l’obbligo, per le imprese costituite prima del 29 novembre 2008, di comunicare il proprio indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) al Registro delle Imprese entro 3 anni da tale data, quindi entro il prossimo martedì 29 novembre 2011 (le imprese nate dal 29 novembre 2008 in poi comunicano, invece, il proprio indirizzo PEC al momento stesso dell’iscrizione nel Registro delle Imprese).
Il Ministero dello Sviluppo Economico, con la circolare n. 3645/C del 3 novembre 2011, aveva sottolineato alle Camere di Commercio l’applicabilità, per le imprese che non avessero provveduto nel termine a tale adempimento, della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall’art. 2630 del codice civile per l’omessa esecuzione di denunce, comunicazioni e depositi” al Registro delle Imprese.
Tale sanzione amministrativa, dopo le recenti modifiche apportate dallo Statuto delle imprese (Legge n. 180/2011, art. 9, comma 5) che ne ha dimezzato l’importo, va da € 103 a € 1.032 o, in caso di regolarizzazione del mancato adempimento entro i 30 giorni successivi (29 dicembre), va da € 34 a € 344 (1/3 della sanzione ordinaria).



Aggiornata il: 28/11/2011