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è vietato il trasferimento di denaro contante (di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore) tra soggetti diversi per importi pari o superiori a € 1.000;
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gli assegni bancari e postali emessi per importi pari o superiori a € 1.000 devono recare l’indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità;
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gli assegni circolari, i vaglia cambiari e postali possono essere richiesti, per iscritto, dal cliente senza clausola di non trasferibilità se di importo inferiore a € 1.000;
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il saldo dei libretti di deposito bancari o postali al portatore non può essere pari o superiore a € 1.000;
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i libretti con saldo pari o superiore a € 1.000 devono essere estinti ovvero il loro saldo deve essere ridotto ad un importo inferiore a € 1.000, entro il 31.3.2012. In caso di violazione, alle consuete sanzioni amministrative pecuniarie, il legislatore ha precisato che è prevista una sanzione pari al saldo del libretto qualora questo risulti inferiore a € 3.000.