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Legge Comunitaria 2010 e novità IVA

Individuazione del momento impositivo delle prestazioni di servizi – in vigore dal 17.03.2012

Il momento di effettuazione delle prestazioni di servizi generiche viene individuato nel momento di ultimazione delle stesse.

Dal 17 marzo 2012, le prestazioni di servizi "generiche" (articolo 7-ter), rese da un soggetto passivo non stabilito nel territorio dello Stato a un soggetto passivo ivi stabilito e quelle rese da un prestatore italiano a un soggetto passivo non stabilito nel Paese, si considerano effettuate nel momento in cui sono ultimate ovvero, se di carattere periodico o continuativo, alla data di maturazione dei corrispettivi.

La Legge Comunitaria, al fine di dare attuazione alle direttive 2009/69/CE e 2009/162/UE, nonché di adeguare l'ordinamento nazionale a quello dell'Unione europea, ha modificato l’individuazione del momento impositivo delle prestazioni di servizi disponendo all'art. 8 comma 2 lett. a) quanto segue:

all'articolo 6 del DPR 633/72 dopo il quinto comma ha aggiunto il comma 6 che così dispone:

"In deroga al terzo e al quarto comma, le prestazioni di servizi di cui all'articolo 7-ter, rese da un soggetto passivo non stabilito nel territorio dello Stato a un soggetto passivo ivi stabilito, e le prestazioni di servizi diverse da quelle di cui agli articoli 7-quater e 7-quinquies, rese da un soggetto passivo stabilito nel territorio dello Stato ad un soggetto passivo che non e' ivi stabilito, si considerano effettuate nel momento in cui sono ultimate ovvero, se di carattere periodico o continuativo, alla data di maturazione dei corrispettivi. Se anteriormente al verificarsi degli eventi indicati nel primo periodo è pagato in tutto o in parte il corrispettivo, la prestazione di servizi si intende effettuata, limitatamente all'importo pagato, alla data del pagamento. Le stesse prestazioni, se effettuate in modo continuativo nell'arco di un periodo superiore a un anno e se non comportano pagamenti anche parziali nel medesimo periodo, si considerano effettuate al termine di ciascun anno solare fino all'ultimazione delle prestazioni medesime”


Aggiornata il: 16/01/2012