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Beni Concessi in uso ai soci e familiari - cosa fare

Le regole per la concessione dei beni in uso ai soci e familiari

Il decreto legge 138/2011 ha introdotto una nuova modalità di tassazione.
In particolare, a partire dal periodo d'imposta 2012 :
 

  • si considera reddito diverso ai fini IRPEF la differenza tra il valore di mercato ed il corrispettivo annuo per la concessione in godimento dei beni dell’impresa a soci/familiari dell’ imprenditore;
     
  • sono indeducibili dal reddito imponibile delle società o dell’imprenditore i costi relativi ai beni dell'impresa concessi in godimento per un corrispettivo annuo inferiore al valore di mercato;
     
  • l'impresa concedente, in solido con il socio/familiare dell'imprenditore, devono comunicare all'Agenzia delle entrate (obbligo) i dati relativi ai beni concessi in godimento;
     
  • è prevista l’applicazione, in solido, delle sanzioni.
     

La nuova disposizione riteniamo non operi in relazione a quei soggetti che, pur essendo soci/familiari, sono anche dipendenti o amministratori della società. In tal caso l’utilizzo dei beni aziendali risulta già disciplinato dall’ art. 51 del Tuir (tassazione dei “fringe benefit”).

E’ pertanto importante verificare la situazione della propria società e nel caso di beni con utilizzo promiscuo da parte degli amministratori controllare se si sono messin atto i dovuti adempimenti.

Riteniamo possa ritenersi corretta la seguente procedura:

1) Verbale di assemblea che fissa il compenso e il benefits (vedi fac simile allegato)

2) Calcolo del benefits che diventa reddito per l’amministratore (da assoggettare anche a contributi)

3) La società detrae i costi al 100% nei limiti del benefit e nella misura del 20% per la quota eccedente.

La determinazione del fringe benefit imputabile all’amministratore assegnatario del veicolo, è calcolata:

forfettariamente: supponendo un uso personale del 30% su una percorrenza convenzionale di 15.000 km annui, quindi il fringe benefit su base annua sarà determinato: 15.000 km x 30% x costo chilometrico tariffe ACI. Il benefit deve comunque essere inferiore al compenso stabilito dall’assemblea dei soci.

analiticamente: l’amministratore compila una scheda mensile, annotando i chilometri percorsi per motivi extraaziendali, che gli verranno addebitati in fattura in base alle tariffe ACI.

Cosa prevede la Manovra di ferragosto per l’utilizzo dei beni da parte dei soci/amministratori e familiari

La Manovra ha introdotto una nuova fattispecie di reddito diverso (art. 67 Tuir) costituito dall’utilizzo dei beni aziendali qualora tale utilizzo sia gratuito o a corrispettivo inferiore al valore di mercato del diritto di godimento.

In tale ipotesi il soggetto concedente non detrae i costi e per il soggetto utilizzatore diventa Reddito.

Quindi per concretarsi questa ipotesi deve verificarsi:

Sotto il profilo oggettivo

1) L’utilizzo del bene da parte del socio/familiare/amministratore

2) La gratuità o la previsione di un compenso inferiore a quello di mercato

Sotto il profilo soggettivo, si considerano due classi di utilizzatori

1)i familiari dell’imprenditore e i soci.

Il socio puo’ essere

1) solo socio;

2) ovvero puo essere dipendente;

3) o anche amministratore della società.

Nel secondo e terzo caso, tuttavia, si deve considerare che il rapporto di lavoro dipendente o assimilato impone che, nel reddito imponibile di un soggetto eventualmente utilizzatore di un bene aziendale, già si consideri il valore del suo godimento, in pratica il fringe benefit; con il che si disinnesca l’ipotesi stessa del reddito diverso, dato che l’art.67 Tuir prevede che rientrano in tale categoria quelli che non hanno gia concorso alla formazione di altre categorie di reddito.
Quindi è ragionevole ritenere che il problema riguardi solo i soci che a questa non sommano altre qualità (amministratori o dipendenti della società).

Fonte:


Aggiornata il: 21/10/2015