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Dichiarazione 730/2012: le principali novità

Quadro B - Redditi dei fabbricati: le novità del Modello 730/2012

Cedolare secca

A decorrere dall'anno d'imposta 2011 , per le abitazioni concesse in locazione è stato introdotto un regime di tassazione definito “cedolare secca” sugli affitti che prevede l'applicazione di un'imposta che sostituisce, oltre che l'Irpef e le addizionali regionale e comunale, anche le imposte di registro e di bollo relative al contratto di locazione.
L'opzione per l'applicazione della cedolare secca comporta che i canoni tassati con l'imposta sostitutiva sono esclusi dal reddito complessivo e, di conseguenza, non rilevano ai fini della progressività delle aliquote IRPEF.
L'opzione per tale regime spetta esclusivamente al locatore titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale di godimento sull'immobile, per contratti di locazione aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo e relative pertinenze locati per finalità abitative .

L'opzione per il regime della cedolare secca si esprime in sede di registrazione del contratto o nella dichiarazione dei redditi.
In entrambi i casi (opzione in sede di registrazione e opzione in dichiarazione) nella Sezione I del quadro B vanno indicati i dati dell'immobile concesso in locazione e va barrata la casella di colonna 11Cedolare secca ”, mentre nella sezione II del quadro B devono essere indicati gli estremi di registrazione del contratto di locazione (nel caso di contratti di durata non superiore a 30 giorni non registrati va invece barrata la casella “Contratti non sup. 30 gg.”).

Si ricorda, infine, che il reddito fondiario assoggettato alla cedolare secca deve essere aggiunto al reddito complessivo del locatore per determinare la condizione di familiare fiscalmente a carico, per calcolare le detrazioni per carichi di famiglia, le altre detrazioni d'imposta previste dall'articolo 13 del TUIR, le detrazioni per canoni di locazione e, in generale, per stabilire la spettanza o la misura di benefici, fiscali e non, collegati al possesso di requisiti reddituali (es. I.S.E.E.).

Nel quadro B è stata introdotta anche la Colonna 5 (Codice canone), da compilare se tutto o parte dell'immobile è dato in locazione.
E' necessario indicare uno dei seguenti codici corrispondenti alla percentuale del canone che viene riportata nella colonna 6 “Canone di locazione”:

  • Codice ‘1' - 85% del canone. Il canone annuo di locazione (colonna 6) deve essere indicato nella misura dell'85 per cento nel caso di applicazione della tassazione ordinaria ;
  • Codice ‘2' - 75% del canone. Il canone annuo di locazione (colonna 6) deve essere indicato nella misura del 75 per cento, nel caso di applicazione della tassazione ordinaria , se il fabbricato è situato nella città di Venezia centro e nelle isole della Giudecca, Murano e Burano;
  • Codice ‘3' - 100% del canone. Il canone annuo di locazione (colonna 6) deve essere indicato nella misura del 100 per cento nel caso di opzione per il regime della cedolare secca (in presenza delle condizioni descritte nel paragrafo “Locazioni per finalità abitative – Opzione per l'applicazione della cedolare secca”).


Immobili di interesse storico locati

Per gli immobili di interesse storico e/o artistico, per i quali va indicata la rendita determinata in base alla minore tra le tariffe d’estimo previste per le abitazioni della zona censuaria nella quale è collocato il fabbricato, per quelli dati in locazione è stato introdotto un nuovo codice di utilizzo da indicare nella Colonna 2 (Utilizzo) dei Righi da B1 a B10:

  • Codice 16 - immobile di interesse storico e/o artistico, riconosciuto in base al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, concesso in locazione.
    In tal caso nella colonna 1 (rendita catastale) va indicata la rendita determinata in base alla minore tra le tariffe d’estimo previste per le abitazioni della zona censuaria nella quale è collocato il fabbricato.

    Nel caso di applicazione della tassazione ordinaria, l’importo del canone di locazione non rileva per la determinazione del reddito imponibile del fabbricato, ma devono comunque essere compilate le colonne 5 (Codice canone) e 6 (Canone di locazione) secondo le regole ivi descritte.

    Nel caso di opzione per la cedolare secca si applicano le regole previste per tale regime, pertanto nella colonna 1 (rendita catastale) va riportata l’effettiva rendita catastale dell’immobile.


Aggiornata il: 13/02/2012